(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 10)
 
                              Art. 10. 
          Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto  Buddista
Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del  Presidente  della
Repubblica  20  novembre  2000,  altri  enti  costituiti  dall'IBISG,
possono essere riconosciuti  come  persone  giuridiche  agli  effetti
civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede
in Italia e perseguano fini di religione o di culto. 
  2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta  in  volta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11. 
  3. Il riconoscimento della personalita' di un  ente  dell'IBISG  e'
concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli  statuti  e
previa delibera favorevole del Consiglio nazionale. 
  4. L'ente non puo' essere  riconosciuto  se  non  e'  rappresentato
giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 
  5.  Gli  enti  dell'IBISG  che  hanno  la  personalita'   giuridica
nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG
civilmente riconosciuti.