(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                  Attivita' di religione o di culto 
 
  1. Agli effetti civili si considerano comunque: 
    a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al  rito  del
Gongyo e al culto del Gohonzon, elle cerimonie religiose, allo studio
dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren  Daishonin,
all'assistenza spirituale, alla formazione  dei  ministri  di  culto,
alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto  e
compassione per tutte le forme di vita esistenti; 
    b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di
assistenza e beneficenza di istruzione, educazione e  cultura  e,  in
ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.