(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 12)
 
                              Art. 12. 
                          Regime tributario 
 
  1.  Agli  effetti  tributari   gli   enti   dell'IBISG   civilmente
riconosciuti aventi fine di  religione  o  di  culto,  come  pure  le
attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi  fine
di beneficenza o di istruzione. 
  2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti,  possono  svolgere
attivita' diverse da quelle di religione o di culto. 
  3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di  culto,  svolte
da tali enti, sono soggette, nel rispetto  della  struttura  e  delle
finalita' di tali enti,  alle  leggi  dello  Stato  concernenti  tali
attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.