(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 18)
 
                              Art. 18. 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Su richiesta di una delle due  parti,  al  fine  di  predisporre
eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione  dell'importo
deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli
16 e 17, ad opera  di  un'apposita  Commissione  paritetica  nominata
dall'autorita' governativa e dall'IBISG.