Art. 19. Rendiconto annuale 1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 16 e 17 e ne diffonde adeguata informazione. 2. Il rendiconto di cui comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalita' previste dagli articoli 16 e 17. 3. Il Ministro dell'intero entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.