(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 22)
 
                              Art. 22. 
                         Norme di attuazione 
 
  1. Le autorita' competenti, nell'emanare  le  norme  di  attuazione
della legge di approvazione della  presente  intesa,  terranno  conto
delle esigenze  fatte  loro  presenti  dall'IBISG  e  avvieranno,  se
richieste, opportune consultazioni.