(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 23)
 
                              Art. 23. 
Cessazione di efficacia della normativa sui  culti  ammessi  e  delle
                         norme contrastanti 
 
  1. Con l'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e
del regio  decreto  28  febbraio  1930,  n.  289,  cessano  di  avere
efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG,  degli  enti  ed
opere  che  ne  fanno  parte  e  degli  organi  e  persone   che   li
costituiscono. 
  2. Ogni norma contrastante con la presente intesa  cessa  di  avere
efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne  fanno
parte e degli organi e persone che li costituiscono,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione.