Art. 23. Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti 1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione.