(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 24)
 
                              Art. 24. 
                          Ulteriori intese 
 
  1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita'  di  modifiche
al testo della presente intesa, le parti torneranno  a  convocarsi  a
tale fine. Alle modifiche si procedera' con la  stipulazione  di  una
nuova intesa e con la  conseguente  presentazione  al  Parlamento  di
apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi  dell'articolo  8
della Costituzione. 
  2. In  occasione  di  disegni  di  legge  relativi  a  materie  che
coinvolgono  rapporti  dell'IBISG  con  lo  Stato  verranno  promosse
previamente, in conformita' dell'articolo 8  della  Costituzione,  le
intese del caso.