Art. 24. Ulteriori intese 1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. 2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti dell'IBISG con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' dell'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.