Art. 3. Ministri di culto 1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto e' assicurato il libero esercizio del loro ministero. 2. La qualifica di ministri di culto e' certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa. 3. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione. 4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. 5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.