(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                        Assistenza spirituale 
 
  1.  Gli  appartenenti  all'IBISG   hanno   diritto   all'assistenza
spirituale  da  parte  dei  ministri  di  culto  anche  quando  siano
impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 
  2. Gli interessati o i loro congiunti  comunicano  alle  competenti
amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di
culto richiesti. A tali ministri e' assicurata la liberta' di accesso
alle strutture  di  cui  al  comma  1,  affinche'  possano  garantire
l'assistenza spirituale. 
  3.  Gli   appartenenti   all'IBISG,   se   detenuti   in   istituti
penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale  da  parte  dei
ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto  e'  assicurato
l'accesso    agli    istituti    penitenziari    senza    particolare
autorizzazione. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito  elenco  dei
ministri di culto e' tenuto dall'IBISG e  trasmesso  alle  competenti
amministrazioni. 
  5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale  di  cui
al presente articolo sono a carico dell'IBISG. 
  6.  Gli  appartenenti  all'IBISG  che  prestano  servizio  militate
possono  ottenere,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,
opportuni permessi al fine di partecipare  alle  attivita'  religiose
della Soka  Gakkai  nella  sede  dell'Istituto  geograficamente  piu'
vicina. 
  7.  In  caso  di  decesso  in  servizio  di  militari  appartenenti
dell'IBISG,  il  comando  militare  competente   adotta   le   misure
necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel  rispetto
della volonta' del defunto e della sua famiglia.