(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                      Liberta' di insegnamento 
 
  1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta'  della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione,
garantisce all'IBISG il diritto di istituire  liberamente  scuole  di
ogni ordine e grado e istituti di educazione. 
  2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la  parita',
e' assicurata piena  liberta',  nel  rispetto  delle  norme  generali
sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62
e  successive  modificazioni,  ed  ai  loro  alunni  un   trattamento
scolastico equipollente a quello  degli  alunni  delle  scuole  dello
Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne  gli
esami  di  Stato  conclusivi  del  primo  e  del  secondo  ciclo   di
istruzione.