(Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                 Trattamento delle salme e cimiteri 
 
  1. Agli appartenenti all'IBISG  e'  assicurato  il  rispetto  delle
regole della propria tradizione per quanto  riguarda  il  trattamento
delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia. 
  2. Possono essere previste nei cimiteri  aree  riservate  ai  sensi
della normativa vigente. 
  3. La  dichiarazione  individuale  rilasciata  all'IBISG  dai  suoi
appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni
ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai  fini  delle  autorizzazioni
alla cremazione.