Art. 8. Trattamento delle salme e cimiteri 1. Agli appartenenti all'IBISG e' assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformita' alle norme vigenti in materia. 2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente. 3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato e' equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.