(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  9
                         GIUGNO 2016, N. 98 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, lettera b): 
    al capoverso 8: 
      al primo periodo, la parola: «eventualmente» e' soppressa; 
      dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Tale  facolta'
deve essere esercitata nel rispetto della  parita'  dei  diritti  dei
partecipanti»; 
      al terzo periodo, le parole: «del comitato degli esperti»  sono
sostituite dalle seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare»; 
      al quarto periodo, dopo  le  parole:  «che  non  accettino»  e'
inserita la seguente: «tutte»; 
    al capoverso 8.1: 
      dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Della
disponibilita' della domanda sul sito web ai fini della consultazione
da  parte  del  pubblico   e'   dato   tempestivo   avviso   mediante
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e  almeno  due
quotidiani a diffusione regionale»; 
      al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «della  domanda,»  sono
inserite le seguenti: «predisponendo una relazione di  sintesi  delle
osservazioni ricevute, nonche'»; 
      al quarto periodo, le parole:  «La  modifica  del  Piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria o di  altro
titolo autorizzativo necessario per l'esercizio  dell'impianto,  sono
disposte»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «Le   modifiche   o
integrazioni al Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per
l'esercizio dell'impianto devono in ogni caso assicurare standard  di
tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105  dell'8  maggio  2014,  in
quanto compatibili, e sono disposte»; 
    al capoverso 8.2: 
      al secondo periodo, le parole da: «puo'  avvalersi»  fino  alla
fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  «si  avvale  della
struttura commissariale di Ilva, del Sistema nazionale delle  agenzie
ambientali e puo' avvalersi delle altre amministrazioni interessate»; 
      al terzo periodo, le parole: «in misura pari»  sono  sostituite
dalle seguenti: «temporalmente parametrato»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I  curricula  dei
componenti del comitato sono resi pubblici nel sito web del Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  nonche'
mediante link  nei  siti  web  della  regione  e  degli  enti  locali
interessati»; 
    dopo il capoverso 8.2 sono inseriti i seguenti: 
      «8.2-bis. E' istituito presso la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  un  coordinamento  tra  la  regione  Puglia,  i  Ministeri
competenti e i comuni interessati  con  lo  scopo  di  facilitare  lo
scambio  di  informazioni  tra  dette  amministrazioni  in  relazione
all'attuazione del Piano delle misure e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105  dell'8  maggio  2014,  ivi  comprese  le  eventuali
modifiche o integrazioni. Il coordinamento  si  riunisce  almeno  due
volte  l'anno  su  richiesta  motivata  di  uno  dei  componenti.  La
partecipazione al coordinamento non  da'  in  ogni  caso  luogo  alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti  o  gettoni
di presenza comunque denominati. 
      8.2-ter. In relazione all'assoluta esigenza  di  assicurare  le
necessarie attivita' di vigilanza, controllo  e  monitoraggio  e  gli
eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano  di
cui  al  comma  8.1,  potenziando  a  tal  fine  la  funzionalita'  e
l'efficienza dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
della  Puglia,   la   regione   Puglia,   valutata   prioritariamente
l'assegnazione temporanea  di  proprio  personale,  puo'  autorizzare
l'ARPA  Puglia  a  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato  per  un   contingente   strettamente   necessario   ad
assicurare le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  individuando
preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire  alla  medesima  Agenzia
nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le  assunzioni  sono
effettuate in deroga alle sole facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente e  previo  espletamento  delle  procedure  sulla
mobilita' del personale delle province, di cui all'articolo 1,  commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  successive
modificazioni,   attraverso   procedure   di    selezione    pubblica
disciplinate con provvedimento della regione Puglia»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.   E'   vietato   per   l'advisor   finanziario    avere
partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni  o  esterni
nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario. 
    1-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004,  n. 39,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Le
distribuzioni di acconti parziali  ai  creditori  prededucibili  sono
effettuate  dal  commissario  straordinario   dando   preferenza   al
pagamento dei crediti delle imprese fornitrici. Si applica l'articolo
212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intendendosi  sostituito
all'autorita' di vigilanza il giudice delegato alla procedura"»; 
    al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  anche
di inviare alle Camere ogni sei  mesi  una  relazione  sull'attivita'
posta in essere con particolare riguardo al  piano  ambientale  e  al
rispetto      delle      obbligazioni      contrattuali       assunte
dall'aggiudicatario»; 
    al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «del  commissario  straordinario»   sono
inserite le seguenti: «, dell'affittuario o acquirente» e le  parole:
«da questo funzionalmente delegati» sono sostituite  dalle  seguenti:
«da questi funzionalmente delegati»; 
      2) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  quanto
attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente  da
questi delegati, la  disciplina  di  cui  al  periodo  precedente  si
applica con riferimento alle  condotte  poste  in  essere  fino  alla
scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo  del  comma  5
ovvero per un periodo ulteriore non superiore  ai  diciotto  mesi  ai
sensi del medesimo comma 5»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis.  All'articolo  4,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015,  n. 20,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Qualora  i  rifiuti  in  oggetto  siano   utilizzati   fuori   dagli
stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'ambiente  5   febbraio   1998,   pubblicato   nel
supplemento ordinario n. 72 alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 88  del  16
aprile 1998."». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis. -  (Mappatura  dei  rifiuti  presenti  all'interno
degli stabilimenti della societa' Ilva  S.p.A.)  -  1.  Entro  il  31
dicembre 2016, i commissari  straordinari  trasmettono  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  la  mappatura
aggiornata alla data del 30 giugno  2016  dei  rifiuti  pericolosi  o
radioattivi e del materiale contenente  amianto presenti  all'interno
degli stabilimenti della societa' Ilva S.p.A.».