Allegato tecnico PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI AGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLA PARTIZIONE DEDICATA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI Premessa. In applicazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono realizzate nuove funzionalita' dell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), finalizzate al trattamento delle informazioni relative alle certificazioni delle A.S.L, alle diagnosi funzionali rilasciate agli alunni con disabilita', nonche' al profilo dinamico-funzionale e al Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, necessarie per l'assegnazione del personale docente di sostegno (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 13). Col fine di favorire il costante miglioramento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilita' mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono, per via telematica alla partizione costituita dal presente regolamento nella banca dati dell'ANS, la citata documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, redatta in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap» e successivo «Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185), secondo le modalita' e le cautele descritte nel presente allegato, che costituisce parte integrante del decreto ministeriale n. 162/2016. In particolare, la domanda per richiedere l'assegnazione dell'insegnante di sostegno e' presentata su istanza dei genitori (o degli esercenti la potesta' parentale o la tutela dell'alunno) all'istituzione scolastica, allegando alla richiesta la seguente documentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 2): a) la certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) diagnosi funzionale dell'alunno cui provvede l'unita' multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. A seguito della predetta istanza vengono redatti presso l'istituzione scolastica i seguenti ulteriori documenti previsti dall'articolo 12, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, articolo 3): c) il profilo dinamico funzionale alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori dell'alunno, l'unita' multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola (articolo 12, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e articolo 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994); d) il piano educativo individualizzato, formulato dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (dagli operatori sanitari individuati dalle USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell'alunno), in cui viene esplicitata la proposta relativa all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006 n. 185, articolo 3, comma 2). L'istituzione scolastica, raccolta e redatta la predetta documentazione, provvede a caricarla, priva degli elementi identificativi diretti degli interessati, nella partizione costituita dal presente regolamento nell'ANS, affinche' i «Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica» (previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 104/1992), accedendo in sola visione ai predetti documenti, possano esprimere il parere motivato sulle ore di sostegno richieste dall'istituzione scolastica sul singolo caso. Il parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, relativo al singolo studente, e' caricato nella partizione costituita nell'ANS per essere successivamente visionato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale (ora ATP), per i successivi provvedimenti di competenza. Si precisa che il parere espresso dal Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica riguardo alle ore di sostegno da attribuire all'alunno disabile, necessario per la corretta assegnazione del personale docente di sostegno, e' privo di dati personali. I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica sono istituiti presso ogni ATP e sono composti da: un ispettore tecnico nominato dal dirigente ATP, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unita' sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative a livello provinciale. I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica hanno compiti di consulenza per le scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonche' elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione dell'alunno con disabilita' (articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 e articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122). Tutti i componenti sono formalmente designati per il trattamento dei dati presenti nella partizione costituita in ANS dal dirigente ATP; copia delle designazioni che includono l'accesso alla partizione in ANS secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.2, vengono trasmesse al MIUR che provvede alla relativa profilatura. Nell'incarico trasmesso al MIUR viene precisato l'Ufficio territoriale presso il quale operano i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica e le funzioni svolte. Preso atto della richiesta della scuola e del parere del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici territoriali, accedendo in sola visione ai dati presenti nella partizione costituita in ANS e ai dati dell'ANS secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.3, procedono all'assegnazione delle risorse di sostegno come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (in particolare articoli 2 e 5), per istituzione scolastica, sulla base del contingente provinciale di cui dispongono. Il contingente provinciale viene definito dagli Uffici scolastici regionali sulla base delle istruzioni e delle indicazioni contenute nella circolare che viene annualmente emanata dal MIUR per la rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, con la quale vengono quantificate a livello nazionale e ripartite a livello regionale le dotazioni organiche comuni e di sostegno. Gli Uffici scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individuano le modalita' di distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita', sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81 (sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, per quel che concerne le classi che accolgono gli alunni disabili). L'assegnazione avviene attraverso tre fasi, di cui si e' tenuto conto nello sviluppo del processo informativo; e, piu' precisamente: I. assegnazione dell'Organico di diritto da parte dell'amministrazione, sia a livello nazionale che per ambiti regionali, sulla base delle esigenze comunicate dalle istituzioni scolastiche, per il tramite degli USR visti i pareri espressi dai Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha stabilito «al fine di assicurare continuita' al sostegno degli alunni con disabilita'», la percentuale della consistenza organica del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007; tale percentuale e' stata rideterminata negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed e' pari al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016); II. assegnazione dell'Organico di fatto (avvio anno scolastico) per la stabilizzazione dei posti a seguito, per esempio, di richieste di trasferimenti in altra scuola, alunni ripetenti, nuove iscrizioni; III. deroghe concesse in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010. Nel caso in cui la famiglia richieda, in presenza di disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3 delle legge n. 104/1992, l'attribuzione di ore di sostegno in deroga, sulla base delle «effettive esigenze» di cui all'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della sentenza n. 80/2010 della Corte costituzionale, il dirigente scolastico procede ad inoltrare la richiesta della famiglia all'Ufficio scolastico regionale. Unicamente in questo caso, poiche' le deroghe sono concesse a specifico alunno sulla base dell'analisi della particolare condizione e non genericamente assegnate alla scuola, l'Ufficio scolastico regionale accede alla partizione costituita in ANS, previa autorizzazione del dirigente scolastico che ha ricevuto l'istanza, per visualizzare i dati sensibili relativi alla disabilita' dell'alunno di cui al successivo Tracciato record. L'accesso da parte dell'USR ai dati e' effettuato nel pieno rispetto del principio di tutela dei dati privati identificativi dell'alunno. Si sottolinea che, come piu' in dettaglio descritto nei successivi paragrafi 2 e 3 del presente documento, l'accesso a tali dati avviene solo attraverso le specifiche funzioni del sistema informativo del MIUR, esclusivamente per l'alunno oggetto della richiesta di ore di sostegno in deroga e previa esplicita e preventiva autorizzazione da parte del dirigente scolastico; l'accesso delle funzioni del sistema informativo ai dati e' permesso dalla chiave che consente di decodificare e leggere i dati sensibili presenti nella partizione costituita con il presente regolamento (cfr. infra 2). Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ANS e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello decreto legislativo n. 76 del 2005 anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, vengono individuate di seguito le Direzioni generali centrali che hanno titolo ad accedere, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.4. In particolare, poiche' con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stabilito che: la Direzione generale per il personale scolastico svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi alla «definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale (articolo 5, comma 6, lettera e)); Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero relativi a: a) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo (articolo 7, comma 5, lettera p); b) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy (articolo 7, comma 5, lettera r), le suddette Direzioni generali accedono, quindi, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di ANS e nell'ANS stessa, secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.4. Tutto cio' premesso, in attuazione del citato articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel presente Allegato tecnico vengono definiti i tipi di dati sensibili relativi agli alunni con disabilita' per i quali e' consentito il relativo trattamento da parte del MIUR, degli Uffici scolastici per ambito territoriale/Direzioni generali regionali e delle Istituzioni scolastiche, nonche' dei «Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica», ai fini dell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali connesse alla corretta assegnazione del personale docente di sostegno, ciascuno nell'ambito della propria competenza, come meglio evidenziato nei profili piu' avanti descritti. 1. Tracciato record. Le informazioni da trattare sono quelle di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario) e relative alle certificazioni rilasciate dalle ASL e alle diagnosi funzionali. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Modalita' trasmissione dati. La soluzione realizzata utilizza, per gestire i dati indicati nel paragrafo 1 di questo documento, delle aree dati specifiche, distinte sia dal punto di vista logico che fisico dagli altri dati della ANS che consentono di raccogliere e di trattare i dati sulla disabilita' degli alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza e tutela dei dati personali ed, in particolare, dei dati sensibili. L'accesso a queste aree per i diversi profili utente, come meglio specificato nel paragrafo 3, avviene attraverso funzionalita' web internet erogate dall'infrastruttura del sistema informativo del MIUR (SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS. La figura 1 riportata l'architettura funzionale (vista utente) della soluzione adottata. Parte di provvedimento in formato grafico Il sistema garantisce che: i dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' relativi agli alunni presenti in ANS siano trattati dalla scuola di attuale frequenza; nei passaggi di grado, la scuola che accetta l'iscrizione, per l'anno successivo, di un alunno per il quale all'atto dell'iscrizione il genitore abbia indicato la presenza di disabilita' e la volonta' di richiedere il docente di sostegno, possa visualizzare tutte le informazioni gestite dalla scuola di attuale frequenza, in quanto informazioni funzionali alla gestione dell'organico e dell'organico di sostegno in particolare. Le istituzioni scolastiche inseriscono, nella partizione dell'ANS costituita con il presente regolamento, i dati personali di cui al precedente Tracciato record, utilizzando le funzionalita' del sistema informativo del MIUR (SIDI) realizzate specificamente per consentire l'accesso riservato alla partizione costituita in ANS, attraverso profili dedicati (vedi paragrafo 3). Per l'esclusivo utilizzo nei limitati casi in cui i dati sensibili devono essere associati all'interessato, il sistema prevede che il collegamento tra la partizione in esame e l'ANS avvenga esclusivamente attraverso una chiave numerica. A garanzia della sicurezza sulla base dati, tale chiave numerica di collegamento tra la partizione in esame e l'ANS e' registrata in un formato crittografato e non viene mai visualizzata. Anche i file che contengono le certificazioni di disabilita', le diagnosi funzionali, il profilo dinamico funzionale ed il PEI trasmessi dalla scuola in formato pdf per gestire il fascicolo degli alunni disabili sono criptati e visibili solo tramite apposite funzioni dedicate alle singole classi di utenti (ogni utente accede ai dati di competenza). Inoltre, le istituzioni scolastiche provvedono, prima di effettuare l'operazione di caricamento dei file, ad eliminare dalla documentazione tutti gli elementi identificativi diretti degli interessati cancellando tutte le informazioni anagrafiche dell'alunno. Per la cifratura sia della chiave numerica di collegamento tra la partizione dati degli alunni disabili e l'ANS che dei file pdf che contengono le certificazioni di disabilita', e' utilizzato l'algoritmo AES (Advanced Encryption Standard), un algoritmo di cifratura a blocchi con chiavi di lunghezza pari 128 bit. Viene creata una chiave ad hoc per l'applicazione. La chiave utilizzata e' custodita in un file di properties separato dall'applicazione e posizionato su una cartella dell'application server ad accesso limitato e controllato; in particolare la cartella viene configurata in modo da poter essere accessibile esclusivamente dal software applicativo che utilizza la chiave di cifratura. Nelle figure 2, 3 e 4 sono schematizzati i processi di interazione e di accesso alle diverse aree dati per ogni profilo utente coinvolto nel processo; in particolare, lo schema riportato in figura 4 si riferisce al processo di interazione per la consultazione del fascicolo dell'alunno, da parte dell'utente con profilo «Ufficio scolastico per ambito territoriale», nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 (vedi paragrafo 3.3). Parte di provvedimento in formato grafico La modalita' di acquisizione dei dati del tracciato nell'area dedicata alla disabilita' avviene: tramite upload per i file pdf relativi ai campi numero 5, 11, 16, 18 del tracciato record descritto nel paragrafo 1 (i file, al momento della registrazione sul SIDI, sono automaticamente rinominati con riferimento alla sola data dell'operazione e criptati in modo da essere consultabili solo tramite funzioni da parte dei soli utenti autorizzati); attraverso una applicazione web e l'acquisizione on-line delle informazioni, per gli altri dati del tracciato. Il sistema conserva tutte le informazioni relative allo stesso alunno nei diversi anni scolastici al fine di consentire alla scuola, che ha la responsabilita' di gestire il fascicolo dell'alunno, di ritrovare tutte le informazioni di cui ha bisogno per istruire la pratica per l'assegnazione delle ore di sostegno e al MIUR di provvedere ad assicurare «forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore» a garanzia della continuita' educativa (legge n. 104/1992, articolo 14, comma 1, lettera c). I dati verranno cancellati definitivamente ed in modo sicuro ed irreversibile al momento dell'interruzione della frequenza dell'alunno dal sistema di istruzione primaria o secondaria (vedi paragrafo 4). Quando l'alunno con disabilita' cambia scuola (trasferimento o passaggio ad altro grado), la scuola di nuova frequenza ha la possibilita' di accedere ai dati dello stesso alunno presenti nello schema «Alunni disabili», mentre per gli utenti che operano nella scuole di provenienza i dati non saranno piu' disponibili. Tutte le operazioni sui dati eseguite dalle diverse tipologie di utenti sono registrate e conservate in appositi file di log, all'interno dei quali, per ogni accesso effettuato sui dati sono riportate le seguenti informazioni: codice utente; data e ora dell'operazione; funzionalita' utilizzata; operazione effettuata (inserimento, rettifica, cancellazione, visualizzazione). L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log e' garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione. I log vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi. 3. Profili di accesso. Ogni utente che utilizza l'applicazione del SIDI e' collegato a un profilo che determina le funzionalita' che puo' utilizzare e quali azioni puo' compiere. Per le finalita' descritte nel presente documento sono stati creati quattro distinti profili di accesso, di seguito descritti. L'assegnazione degli utenti al singolo profilo e la conseguente abilitazione all'uso delle funzioni, viene effettuata attraverso le funzioni dell'applicazione gestione Utenze presente nel portale SIDI disponibile per tutti i referenti della sicurezza (centrali, regionali e provinciali). 3.1. Profilo utente scuola. Le istituzioni scolastiche raccolgono e trattano i dati sensibili relativi allo stato di salute degli alunni iscritti/frequentanti la scuola, ai fini dell'assegnazione del docente di sostegno, dell'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e della stesura del Piano educativo individualizzato. Il profilo e' assegnato al Dirigente scolastico. Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: Inserimento dei dati sensibili di cui al Tracciato record del presente allegato (cfr. § 1), delle certificazioni e delle diagnosi funzionali riferite agli alunni con disabilita' frequentanti l'istituzione scolastica e delle richieste di sostegno relative al numero di: ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di diritto; ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di fatto; ore di sostegno richieste per l'anno in corso in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010 (registrare 0 ove non richieste). Abilitazione alla consultazione: in caso di inserimento delle ore di sostegno in deroga, l'utente dispone di una specifica funzione che consente di abilitare e disabilitare l'ufficio scolastico territoriale alla consultazione dei dati di disabilita' e anagrafici del singolo alunno. L'abilitazione riguarda singoli specifici utenti (titolari dell'USR o loro collaboratori) incaricati formalmente a tale eventuale consultazione per il trattamento dei dati sensibili al fine di assegnare ore di sostegno anche in deroga. L'operazione sara' tracciata sul sistema in appositi log contenenti le seguenti informazioni: codice utente; data e ora dell'operazione; codice utente autorizzato; codice alunno per il quale e' stata fornita l'abilitazione alla consultazione. L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log e' garantita dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema informativo dell'istruzione. Modifica dei dati relativi agli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica. Ricerca e consultazione di tutti gli alunni appartenenti alla propria istituzione scolastica; nonche', in forma analitica e sintetica, delle informazioni relative alle richieste di sostegno registrate dalla scuola e/o assegnate dall'Ufficio scolastico (le informazioni sono prospettate per singola scuola, sede di organico). 3.2. Profilo gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica. Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica puo' visualizzare tutti i documenti che recano i dati idonei a rilevare lo stato di disabilita' degli alunni per i quali le istituzioni scolastiche hanno registrato informazioni finalizzate alla richiesta dell'assegnazione del docente di sostegno; tali documenti, come indicato nel paragrafo 2, prima del caricamento sul sistema da parte della scuola, sono privati, sempre a cura della scuola, dei dati anagrafici dell'alunno. Il profilo e' assegnato al componente o ai componenti (massimo tre) del Gruppo formalmente nominati dal dirigente ATP e all'uopo specificatamente incaricati, scelti tra il personale dell'amministrazione scolastica. Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: Inserimento del proprio parere relativo all'assegnazione del docente di sostegno per singolo alunno. Consultazione di tutte le informazioni dell'alunno registrate dalla scuola e gia' indicate nel tracciato del presente allegato. 3.3. Profilo ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale regionale Il profilo e' assegnato al personale dell'Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale regionale responsabile delle procedure dell'organico di sostegno. Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: Inserimento del numero delle ore assegnazione per il sostegno (ore assegnate in Organico di diritto, ore assegnate in Organico di fatto, ore di sostegno assegnate in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010). Consultazione delle informazioni relative agli alunni disabili necessarie ai fini dell'assegnazione del personale docente di sostegno. Il personale autorizzato visualizza le richieste della scuola e la valutazione del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica. In particolare, con riferimento alla richiesta effettuata dalla scuola visualizza: le ore di sostegno organico di diritto richieste dalla scuola; le ore di sostegno organico di fatto richieste dalla scuola; le ore di sostegno, richieste dalla scuola, in deroga in base alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010. Solo nel caso di assegnazione dei posti in deroga stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, l'utente «Ufficio scolastico per ambito territoriale e Direzione generale», in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, puo' accedere anche alle informazioni anagrafiche dell'alunno. Tuttavia, prima di poter visualizzare i dati anagrafici, dovra' essere stato preventivamente ed espressamente abilitato da parte dell'istituzione scolastica che ha ricevuto specifica istanza da parte della famiglia interessata. All'utente «Ufficio per ambito territoriale e della Direzione generale» sono resi disponibili anche i dati di riepilogo relativi a: elenco delle classi presenti nella scuola; numero totale degli alunni frequentanti per scuola; numero degli alunni con disabilita' per scuola e tipo di disabilita'; numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica. Il suddetto elenco e' prodotto solo per le scuole che fanno parte del territorio di competenza dell'ufficio interrogante (su base regionale e/o provinciale). Si specifica che tali elenchi riportano solo dati numerici relativi alla consistenze degli alunni per classe e sono pertanto privi di qualsiasi informazione che possa consentire di individuare i singoli alunni frequentanti. 3.4. Profilo amministrazione centrale. Il profilo «Amministrazione centrale» e' assegnato agli utenti delle Direzioni generali centrali gia' indicate nella premessa di questo documento: la Direzione generale per il personale scolastico e la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica. Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: Consultazione dei dati di sintesi a livello regionale e provinciale relativi a: totale frequentanti; numero disabili; numero alunni con valutazioni del Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica; numero alunni con ore assegnate; tipo di disabilita' (codice). I dati di sintesi di cui al precedente elenco provengono dalla partizione costituita in ANS e dall'ANS stessa. 4. Procedure di storicizzazione e misure di sicurezza adottate. I dati e la documentazione della disabilita' sono conservati nel sistema solo per il periodo di frequenza dell'alunno nel sistema nazionale di istruzione. Per ogni anno scolastico di frequenza vengono conservati tutti i dati ed i documenti inseriti per gestire la pratica annuale di richiesta del sostegno. All'uscita dal sistema scolastico e del percorso formativo tutti i dati e la relativa documentazione sono cancellati in modo irreversibile. Finche' l'alunno resta nel sistema scolastico, tutti i dati sono disponibili solo nell'area dati dedicata al fascicolo dell'alunno disabile. La cancellazione e' effettuata attraverso una procedura batch che e' calendarizzata a completamento delle attivita' di avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche (di norma nel corso del mese di settembre). Le copie di sicurezza (backup) dei dati saranno conservate, come previsto dalle politiche generali di gestione del sistema informativo del MIUR, per un anno dalla data dell'operazione. I dati relativi alla disabilita' e le relativa documentazione sono registrati in uno schema dati specifico separato dall'anagrafe nazionale degli alunni, gli utenti non autorizzati all'accesso ai dati, incluso l'amministratore della base dati, grazie alle tecniche di crittografia delle chiavi e dei documenti, non hanno alcun elemento per individuare l'alunno e/o per leggere la relativa documentazione. 5. Autenticazione degli utenti. Con riferimento al servizio di autenticazione si rinvia a quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010. 6. Gestione delle utenze. Con riferimento al processo con il quale si autorizza l'accesso alla partizione dell'Anagrafe nazionale degli studenti contenente i dati sensibili (gestione delle credenziali e modalita' di abilitazione degli utenti) si rinvia a quanto gia' descritto nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale prot. n. 74/2010. 7. Accessibilita'. L'applicazione per la raccolta ed il trattamento dei dati sensibili relativi agli alunni disabili verra' realizzata nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge n. 4/2004 («Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici») e successive disposizioni attuative (ivi inclusi: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita' agli strumenti informatici», Modifiche dell'allegato A del decreto ministeriale 8 luglio 2005 e circolare n. 61/2013 di Agenzia per l'Italia Digitale sul tema accessibilita' dei siti web e servizi informatici).