(Allegato tecnico)
 
                                                     Allegato tecnico 
 
PER IL TRATTAMENTO  DEI  DATI  SENSIBILI  RELATIVI  AGLI  ALUNNI  CON
  DISABILITA' NELLA PARTIZIONE DEDICATA DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI
  STUDENTI 
 
Premessa. 
  In applicazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8  novembre  2013,  n.
128, e per il perseguimento delle finalita'  di  rilevante  interesse
pubblico di cui agli articoli 73, 86 e 95 del decreto legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  vengono   realizzate   nuove   funzionalita'
dell'Anagrafe  nazionale  degli  studenti   (ANS),   finalizzate   al
trattamento delle informazioni  relative  alle  certificazioni  delle
A.S.L,  alle  diagnosi  funzionali   rilasciate   agli   alunni   con
disabilita',  nonche'  al  profilo  dinamico-funzionale  e  al  Piano
educativo individualizzato (PEI), di cui  all'articolo  12,  comma  5
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  necessarie  per  l'assegnazione
del personale docente di sostegno (legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
articolo 13). 
  Col fine di  favorire  il  costante  miglioramento  dell'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' mediante  l'assegnazione  del
personale   docente   di   sostegno,   le   istituzioni   scolastiche
trasmettono,  per  via  telematica  alla  partizione  costituita  dal
presente  regolamento  nella   banca   dati   dell'ANS,   la   citata
documentazione di cui al comma  5  dell'articolo  12  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, redatta in conformita' di quanto previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio  1994,  «Atto  di
indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita'  sanitarie
locali in materia di  alunni  portatori  di  handicap»  e  successivo
«Regolamento  recante  modalita'  e  criteri   per   l'individuazione
dell'alunno  come  soggetto  in  situazione  di  handicap,  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289»
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio  2006,
n. 185), secondo le modalita' e le  cautele  descritte  nel  presente
allegato, che costituisce parte integrante del  decreto  ministeriale
n. 162/2016. 
  In  particolare,   la   domanda   per   richiedere   l'assegnazione
dell'insegnante di sostegno e' presentata su istanza dei genitori  (o
degli esercenti  la  potesta'  parentale  o  la  tutela  dell'alunno)
all'istituzione scolastica,  allegando  alla  richiesta  la  seguente
documentazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
febbraio 2006, n. 185, articolo 2): 
    a) la certificazione dello stato di handicap  o  dello  stato  di
handicap in situazione di gravita' ai sensi della  legge  5  febbraio
1992, n. 104; 
    b)  diagnosi  funzionale  dell'alunno   cui   provvede   l'unita'
multidisciplinare prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. 
  A  seguito  della   predetta   istanza   vengono   redatti   presso
l'istituzione scolastica  i  seguenti  ulteriori  documenti  previsti
dall'articolo 12, comma  5  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104
(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio  2006,
n. 185, articolo 3): 
    c) il profilo dinamico funzionale alla cui definizione provvedono
congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei  genitori  dell'alunno,
l'unita' multidisciplinare prevista dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  febbraio  1994  e,  per
ciascun grado di scuola,  personale  insegnante  specializzato  della
scuola (articolo 12, comma  5,  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e
articolo 4, comma 1,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
febbraio 1994); 
    d) il piano educativo individualizzato, formulato dai soggetti di
cui all'articolo 5, comma 2 del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 febbraio 1994  (dagli  operatori  sanitari  individuati
dalle USL e/o USSL  e  dal  personale  insegnante  curriculare  e  di
sostegno  della  scuola  e,  ove  presente,  con  la   partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione  con  i
genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell'alunno),  in  cui
viene  esplicitata  la  proposta  relativa  all'individuazione  delle
risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero  delle  ore
di sostegno (decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2006 n. 185, articolo 3, comma 2). 
  L'istituzione  scolastica,   raccolta   e   redatta   la   predetta
documentazione,  provvede   a   caricarla,   priva   degli   elementi
identificativi diretti degli interessati, nella partizione costituita
dal presente regolamento nell'ANS, affinche' i «Gruppi di Lavoro  per
l'integrazione scolastica» (previsti dall'articolo 15, comma 1, della
legge n. 104/1992), accedendo in sola visione ai predetti  documenti,
possano esprimere il parere motivato sulle ore di sostegno  richieste
dall'istituzione scolastica sul singolo caso. Il parere del Gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica, relativo al  singolo  studente,
e'  caricato  nella  partizione  costituita   nell'ANS   per   essere
successivamente  visionato  dal  Dirigente  dell'Ufficio   scolastico
provinciale (ora ATP), per i successivi provvedimenti di  competenza.
Si  precisa  che  il  parere  espresso  dal  Gruppo  di  lavoro   per
l'integrazione scolastica riguardo alle ore di sostegno da attribuire
all'alunno disabile, necessario  per  la  corretta  assegnazione  del
personale docente di sostegno, e' privo di dati personali. 
  I Gruppi di lavoro per  l'integrazione  scolastica  sono  istituiti
presso ogni ATP e sono composti da: un ispettore tecnico nominato dal
dirigente  ATP,  un  esperto  della  scuola   utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 14, comma 10, della legge 20 maggio  1982,  n.  270,  e
successive modificazioni, due esperti designati  dagli  enti  locali,
due esperti delle unita'  sanitarie  locali,  tre  esperti  designati
dalle  associazioni  delle  persone  con   disabilita'   maggiormente
rappresentative  a  livello  provinciale.  I  Gruppi  di  lavoro  per
l'integrazione scolastica hanno compiti di consulenza per le  scuole,
di collaborazione con gli enti locali e le  unita'  sanitarie  locali
per   l'impostazione   e    l'attuazione    dei    piani    educativi
individualizzati,     nonche'     elaborare     proposte     relative
all'individuazione   delle   risorse   necessarie,    ivi    compresa
l'indicazione del numero delle ore di  sostegno,  che  devono  essere
esclusivamente   finalizzate    all'educazione    e    all'istruzione
dell'alunno con disabilita' (articolo 3 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 e articolo 10 del
decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  recante  misure  urgenti  in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122). Tutti i componenti  sono
formalmente designati per il  trattamento  dei  dati  presenti  nella
partizione  costituita  in  ANS  dal  dirigente  ATP;   copia   delle
designazioni che includono l'accesso alla partizione in  ANS  secondo
le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.2, vengono trasmesse
al  MIUR  che  provvede  alla  relativa  profilatura.   Nell'incarico
trasmesso al MIUR viene precisato l'Ufficio  territoriale  presso  il
quale operano i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica e
le funzioni svolte. 
  Preso atto della richiesta della scuola e del parere del Gruppo  di
lavoro per  l'integrazione  scolastica,  i  dirigenti  preposti  agli
Uffici scolastici territoriali, accedendo in  sola  visione  ai  dati
presenti nella partizione  costituita  in  ANS  e  ai  dati  dell'ANS
secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.3, procedono
all'assegnazione delle risorse di sostegno come stabilito dal decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (in  particolare
articoli  2  e  5),  per  istituzione  scolastica,  sulla  base   del
contingente provinciale di cui dispongono. 
  Il contingente provinciale viene definito dagli  Uffici  scolastici
regionali sulla base delle istruzioni e delle  indicazioni  contenute
nella circolare  che  viene  annualmente  emanata  dal  MIUR  per  la
rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, con la
quale vengono quantificate a livello nazionale e ripartite a  livello
regionale le dotazioni organiche comuni e di sostegno. 
  Gli Uffici scolastici regionali, in accordo  con  le  Regioni,  gli
Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individuano
le modalita' di distribuzione delle risorse professionali e materiali
utili per l'integrazione  degli  alunni  disabili.  Le  classi  delle
scuole di  ogni  ordine  e  grado,  comprese  le  sezioni  di  scuola
dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita', sono  costituite
secondo i criteri e i parametri di cui all'articolo 5 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica  del  20  marzo
2009, n. 81 (sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale
ed efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  scuola,  che  ha
sostituito integralmente il decreto ministeriale 24 luglio  1998,  n.
331 e successive modifiche ed integrazioni e il decreto  ministeriale
3 giugno 1999, n. 141, per quel che concerne le classi che  accolgono
gli alunni disabili). 
  L'assegnazione avviene attraverso tre fasi, di  cui  si  e'  tenuto
conto nello sviluppo del processo informativo; e, piu' precisamente: 
    I.   assegnazione   dell'Organico    di    diritto    da    parte
dell'amministrazione,  sia  a  livello  nazionale  che   per   ambiti
regionali, sulla base delle  esigenze  comunicate  dalle  istituzioni
scolastiche, per il tramite degli USR visti  i  pareri  espressi  dai
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (l'articolo 15,  comma
2, del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha stabilito  «al
fine  di  assicurare  continuita'  al  sostegno  degli   alunni   con
disabilita'», la percentuale della consistenza  organica  del  numero
dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno  scolastico
2006/2007;  tale  percentuale  e'  stata  rideterminata  negli   anni
scolastici 2013/2014 e 2014/2015, ed e'  pari  al  100%  a  decorrere
dall'anno scolastico 2015/2016); 
    II. assegnazione dell'Organico di fatto (avvio  anno  scolastico)
per la stabilizzazione dei posti a seguito, per esempio, di richieste
di trasferimenti in altra scuola, alunni ripetenti, nuove iscrizioni; 
    III.  deroghe  concesse  in  base  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 80/2010. Nel caso in cui la famiglia  richieda,  in
presenza di disabilita' grave ai sensi dell'articolo 3 delle legge n.
104/1992, l'attribuzione di ore di sostegno  in  deroga,  sulla  base
delle «effettive esigenze» di cui all'articolo 1, comma 605,  lettera
b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi della sentenza  n.
80/2010 della Corte costituzionale, il dirigente  scolastico  procede
ad inoltrare  la  richiesta  della  famiglia  all'Ufficio  scolastico
regionale.  Unicamente  in  questo  caso,  poiche'  le  deroghe  sono
concesse a specifico alunno sulla base dell'analisi della particolare
condizione e  non  genericamente  assegnate  alla  scuola,  l'Ufficio
scolastico regionale accede alla partizione costituita in ANS, previa
autorizzazione del dirigente scolastico che  ha  ricevuto  l'istanza,
per  visualizzare  i  dati  sensibili   relativi   alla   disabilita'
dell'alunno di cui al successivo Tracciato record. L'accesso da parte
dell'USR ai dati e' effettuato nel pieno rispetto  del  principio  di
tutela dei dati privati  identificativi  dell'alunno.  Si  sottolinea
che, come piu' in dettaglio descritto nei successivi paragrafi 2 e  3
del presente documento, l'accesso a tali dati avviene solo attraverso
le  specifiche   funzioni   del   sistema   informativo   del   MIUR,
esclusivamente  per  l'alunno  oggetto  della  richiesta  di  ore  di
sostegno in deroga e previa esplicita e preventiva autorizzazione  da
parte del dirigente scolastico; l'accesso delle funzioni del  sistema
informativo  ai  dati  e'  permesso  dalla  chiave  che  consente  di
decodificare e leggere i dati  sensibili  presenti  nella  partizione
costituita con il presente regolamento (cfr. infra 2). 
  Tenuto conto che, ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in  materia
di semplificazione e di  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'ANS e' utilizzata, oltre  che  ai
fini di cui agli articoli 1 e 2 dello decreto legislativo n.  76  del
2005 anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,    vengono
individuate di seguito  le  Direzioni  generali  centrali  che  hanno
titolo ad accedere, in  sola  visualizzazione,  ai  dati  di  sintesi
presenti nella partizione  di  ANS  e  nell'ANS  stessa,  secondo  le
modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.4. 
  In particolare, poiche' con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014,  n.  98,  recante  il  regolamento  di
organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, e' stabilito che: 
    la Direzione generale per il personale scolastico svolge, tra  le
altre, le funzioni e i compiti di spettanza  del  Ministero  relativi
alla «definizione delle dotazioni organiche nazionali  del  personale
docente ed  educativo  e  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale (articolo 5, comma 6, lettera e)); 
    Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i  sistemi
informativi e la statistica svolge, tra le altre,  le  funzioni  e  i
compiti di spettanza del Ministero relativi a: 
    a) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della  sicurezza  del
sistema informativo (articolo 7, comma 5, lettera p); 
    b)  gestione  dell'Anagrafe  degli  alunni,  dell'Anagrafe  degli
studenti e dei laureati e dell'Anagrafe della  ricerca,  in  raccordo
con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso
ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti  esterni,  nel  rispetto
della tutela della privacy (articolo 7, comma 5, lettera r), 
le  suddette   Direzioni   generali   accedono,   quindi,   in   sola
visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nella partizione di  ANS
e nell'ANS stessa,  secondo  le  modalita'  indicate  nel  successivo
paragrafo 3.4. 
  Tutto cio' premesso, in attuazione del citato  articolo  13,  comma
2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito  dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, nel presente Allegato tecnico  vengono
definiti  i  tipi  di  dati  sensibili  relativi  agli   alunni   con
disabilita' per i quali e'  consentito  il  relativo  trattamento  da
parte   del   MIUR,    degli    Uffici    scolastici    per    ambito
territoriale/Direzioni  generali  regionali   e   delle   Istituzioni
scolastiche,  nonche'  dei  «Gruppi  di  lavoro  per   l'integrazione
scolastica», ai  fini  dell'espletamento  delle  rispettive  funzioni
istituzionali  connesse  alla  corretta  assegnazione  del  personale
docente di sostegno, ciascuno nell'ambito della  propria  competenza,
come meglio evidenziato nei profili piu' avanti descritti. 
1. Tracciato record. 
  Le informazioni da  trattare  sono  quelle  di  cui  alla  legge  5
febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e  i  diritti  delle  persone  handicappate»,  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario)  e
relative alle certificazioni rilasciate dalle  ASL  e  alle  diagnosi
funzionali. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2. Modalita' trasmissione dati. 
  La soluzione realizzata utilizza, per gestire i dati  indicati  nel
paragrafo 1 di questo documento, delle aree dati specifiche, distinte
sia dal punto di vista logico che fisico dagli altri dati  della  ANS
che consentono di raccogliere e di trattare i dati sulla  disabilita'
degli alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza  e
tutela dei dati personali ed, in  particolare,  dei  dati  sensibili.
L'accesso a queste aree per i diversi  profili  utente,  come  meglio
specificato nel paragrafo 3,  avviene  attraverso  funzionalita'  web
internet erogate dall'infrastruttura del sistema informativo del MIUR
(SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS. 
  La figura 1  riportata  l'architettura  funzionale  (vista  utente)
della soluzione adottata. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il sistema garantisce che: 
    i dati idonei a rilevare lo stato di  disabilita'  relativi  agli
alunni presenti  in  ANS  siano  trattati  dalla  scuola  di  attuale
frequenza; 
    nei passaggi di grado, la scuola che  accetta  l'iscrizione,  per
l'anno successivo, di un alunno per il quale all'atto dell'iscrizione
il genitore abbia indicato la presenza di disabilita' e  la  volonta'
di richiedere il docente di sostegno,  possa  visualizzare  tutte  le
informazioni gestite dalla scuola di  attuale  frequenza,  in  quanto
informazioni funzionali alla gestione dell'organico  e  dell'organico
di sostegno in particolare. 
  Le istituzioni scolastiche inseriscono, nella  partizione  dell'ANS
costituita con il presente regolamento, i dati personali  di  cui  al
precedente Tracciato record, utilizzando le funzionalita' del sistema
informativo del MIUR (SIDI) realizzate specificamente per  consentire
l'accesso riservato alla partizione  costituita  in  ANS,  attraverso
profili dedicati (vedi paragrafo 3). 
  Per l'esclusivo utilizzo nei limitati casi in cui i dati  sensibili
devono essere associati all'interessato, il sistema  prevede  che  il
collegamento  tra  la   partizione   in   esame   e   l'ANS   avvenga
esclusivamente attraverso una chiave numerica. 
  A garanzia della sicurezza sulla base dati, tale chiave numerica di
collegamento tra la partizione in esame e l'ANS e' registrata  in  un
formato crittografato e non viene mai visualizzata. 
  Anche i file che contengono le certificazioni  di  disabilita',  le
diagnosi  funzionali,  il  profilo  dinamico  funzionale  ed  il  PEI
trasmessi dalla scuola in formato pdf per gestire il fascicolo  degli
alunni disabili  sono  criptati  e  visibili  solo  tramite  apposite
funzioni dedicate alle singole classi di utenti (ogni  utente  accede
ai  dati  di  competenza).  Inoltre,   le   istituzioni   scolastiche
provvedono, prima di effettuare l'operazione di caricamento dei file,
ad eliminare dalla documentazione tutti gli  elementi  identificativi
diretti  degli  interessati   cancellando   tutte   le   informazioni
anagrafiche dell'alunno. 
  Per la cifratura sia della chiave numerica di collegamento  tra  la
partizione dati degli alunni disabili e l'ANS che dei  file  pdf  che
contengono  le   certificazioni   di   disabilita',   e'   utilizzato
l'algoritmo AES  (Advanced  Encryption  Standard),  un  algoritmo  di
cifratura a blocchi con chiavi  di  lunghezza  pari  128  bit.  Viene
creata una chiave ad hoc per l'applicazione. La chiave utilizzata  e'
custodita in un  file  di  properties  separato  dall'applicazione  e
posizionato  su  una  cartella  dell'application  server  ad  accesso
limitato e controllato; in particolare la cartella viene  configurata
in modo da  poter  essere  accessibile  esclusivamente  dal  software
applicativo che utilizza la chiave di cifratura. 
  Nelle figure 2, 3 e 4 sono schematizzati i processi di  interazione
e di accesso alle diverse aree dati per ogni profilo utente coinvolto
nel processo; in particolare, lo schema  riportato  in  figura  4  si
riferisce  al  processo  di  interazione  per  la  consultazione  del
fascicolo dell'alunno, da  parte  dell'utente  con  profilo  «Ufficio
scolastico per ambito territoriale», nel  caso  di  assegnazione  dei
posti in deroga stabiliti dalla sentenza della  Corte  costituzionale
n. 80/2010 (vedi paragrafo 3.3). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La modalita' di  acquisizione  dei  dati  del  tracciato  nell'area
dedicata alla disabilita' avviene: 
    tramite upload per i file pdf relativi ai campi numero 5, 11, 16,
18 del tracciato record descritto nel paragrafo 1 (i file, al momento
della registrazione sul SIDI,  sono  automaticamente  rinominati  con
riferimento alla sola data dell'operazione  e  criptati  in  modo  da
essere consultabili solo tramite funzioni da parte  dei  soli  utenti
autorizzati); 
    attraverso una applicazione web e  l'acquisizione  on-line  delle
informazioni, per gli altri dati del tracciato. 
  Il sistema conserva tutte  le  informazioni  relative  allo  stesso
alunno nei diversi anni scolastici al fine di consentire alla scuola,
che ha la responsabilita' di gestire  il  fascicolo  dell'alunno,  di
ritrovare tutte le informazioni di cui ha  bisogno  per  istruire  la
pratica per l'assegnazione  delle  ore  di  sostegno  e  al  MIUR  di
provvedere ad assicurare «forme  obbligatorie  di  consultazione  tra
insegnanti del ciclo inferiore e  del  ciclo  superiore»  a  garanzia
della continuita' educativa (legge n. 104/1992, articolo 14, comma 1,
lettera c). 
  I dati verranno cancellati definitivamente ed  in  modo  sicuro  ed
irreversibile   al   momento   dell'interruzione   della    frequenza
dell'alunno dal sistema di istruzione  primaria  o  secondaria  (vedi
paragrafo 4). 
  Quando l'alunno con  disabilita'  cambia  scuola  (trasferimento  o
passaggio ad altro  grado),  la  scuola  di  nuova  frequenza  ha  la
possibilita' di accedere ai dati dello stesso alunno  presenti  nello
schema «Alunni disabili», mentre per gli  utenti  che  operano  nella
scuole di provenienza i dati non saranno piu' disponibili. 
  Tutte le operazioni sui dati eseguite dalle  diverse  tipologie  di
utenti  sono  registrate  e  conservate  in  appositi  file  di  log,
all'interno dei quali, per ogni  accesso  effettuato  sui  dati  sono
riportate le seguenti informazioni: 
    codice utente; 
    data e ora dell'operazione; 
    funzionalita' utilizzata; 
    operazione  effettuata  (inserimento,  rettifica,  cancellazione,
visualizzazione). 
  L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log  e'  garantita
dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del
Sistema informativo dell'istruzione. 
  I log vengono conservati per un periodo pari a 24 mesi. 
3. Profili di accesso. 
  Ogni utente che utilizza l'applicazione del SIDI e' collegato a  un
profilo che determina le funzionalita' che puo'  utilizzare  e  quali
azioni  puo'  compiere.  Per  le  finalita'  descritte  nel  presente
documento sono stati creati quattro distinti profili di  accesso,  di
seguito descritti. L'assegnazione degli utenti al singolo  profilo  e
la conseguente abilitazione all'uso delle funzioni, viene  effettuata
attraverso le funzioni dell'applicazione gestione Utenze presente nel
portale SIDI  disponibile  per  tutti  i  referenti  della  sicurezza
(centrali, regionali e provinciali). 
3.1. Profilo utente scuola. 
  Le istituzioni scolastiche raccolgono e trattano i  dati  sensibili
relativi allo stato di salute degli alunni  iscritti/frequentanti  la
scuola,  ai  fini  dell'assegnazione   del   docente   di   sostegno,
dell'elaborazione del Profilo dinamico funzionale e della stesura del
Piano educativo individualizzato. 
  Il profilo e' assegnato al Dirigente scolastico. 
  Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: 
    Inserimento dei dati sensibili di cui  al  Tracciato  record  del
presente allegato (cfr. § 1), delle certificazioni e  delle  diagnosi
funzionali  riferite  agli  alunni   con   disabilita'   frequentanti
l'istituzione scolastica e delle richieste di  sostegno  relative  al
numero di: 
    ore di  sostegno  richieste  per  l'anno  in  corso  organico  di
diritto; 
    ore di sostegno richieste per l'anno in corso organico di fatto; 
    ore di sostegno richieste per l'anno in corso in deroga  in  base
alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010 (registrare 0 ove
non richieste). 
    Abilitazione alla consultazione: in caso di inserimento delle ore
di sostegno in deroga, l'utente dispone di una specifica funzione che
consente   di   abilitare   e   disabilitare   l'ufficio   scolastico
territoriale alla consultazione dei dati di disabilita' e  anagrafici
del singolo alunno. L'abilitazione riguarda singoli specifici  utenti
(titolari dell'USR o loro  collaboratori)  incaricati  formalmente  a
tale eventuale consultazione per il trattamento dei dati sensibili al
fine di assegnare ore di sostegno anche in deroga. L'operazione sara'
tracciata  sul  sistema  in  appositi  log  contenenti  le   seguenti
informazioni: 
    codice utente; 
    data e ora dell'operazione; 
    codice utente autorizzato; 
    codice alunno per il quale e' stata fornita  l'abilitazione  alla
consultazione. 
  L'integrita' e l'inalterabilita' di tali file di log  e'  garantita
dall'applicazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del
Sistema informativo dell'istruzione. 
    Modifica dei dati relativi agli alunni appartenenti alla  propria
istituzione scolastica. 
    Ricerca e consultazione di tutti  gli  alunni  appartenenti  alla
propria  istituzione  scolastica;  nonche',  in  forma  analitica   e
sintetica, delle informazioni relative  alle  richieste  di  sostegno
registrate dalla scuola e/o  assegnate  dall'Ufficio  scolastico  (le
informazioni sono prospettate per singola scuola, sede di organico). 
3.2. Profilo gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica. 
  Il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica puo' visualizzare
tutti i documenti che recano i dati idonei a  rilevare  lo  stato  di
disabilita' degli alunni per i quali le istituzioni scolastiche hanno
registrato informazioni finalizzate alla richiesta  dell'assegnazione
del docente di sostegno; tali documenti, come indicato nel  paragrafo
2, prima del caricamento sul sistema  da  parte  della  scuola,  sono
privati, sempre a cura della scuola, dei dati anagrafici dell'alunno. 
  Il profilo e' assegnato al componente o ai componenti (massimo tre)
del  Gruppo  formalmente  nominati  dal  dirigente  ATP  e   all'uopo
specificatamente    incaricati,    scelti    tra     il     personale
dell'amministrazione scolastica. 
  Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: 
    Inserimento del  proprio  parere  relativo  all'assegnazione  del
docente di sostegno per singolo alunno. 
    Consultazione di tutte  le  informazioni  dell'alunno  registrate
dalla scuola e gia' indicate nel tracciato del presente allegato. 
3.3. Profilo ufficio scolastico per ambito territoriale  e  Direzione
generale regionale 
  Il profilo  e'  assegnato  al  personale  dell'Ufficio  per  ambito
territoriale e della Direzione generale regionale responsabile  delle
procedure dell'organico di sostegno. 
  Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: 
    Inserimento del numero delle ore  assegnazione  per  il  sostegno
(ore assegnate in Organico di diritto, ore assegnate in  Organico  di
fatto, ore di sostegno assegnate in  deroga  in  base  alla  sentenza
della corte costituzionale n. 80/2010). 
    Consultazione delle informazioni relative  agli  alunni  disabili
necessarie  ai  fini  dell'assegnazione  del  personale  docente   di
sostegno. Il personale  autorizzato  visualizza  le  richieste  della
scuola e la valutazione  del  Gruppo  di  lavoro  per  l'integrazione
scolastica. 
  In particolare, con riferimento  alla  richiesta  effettuata  dalla
scuola visualizza: 
    le ore di sostegno organico di diritto richieste dalla scuola; 
    le ore di sostegno organico di fatto richieste dalla scuola; 
    le ore di sostegno, richieste dalla scuola,  in  deroga  in  base
alla sentenza della corte costituzionale n. 80/2010. 
  Solo nel caso di assegnazione dei posti in deroga  stabiliti  dalla
sentenza della Corte costituzionale  n.  80/2010,  l'utente  «Ufficio
scolastico  per  ambito  territoriale  e  Direzione   generale»,   in
applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006, puo'  accedere  anche  alle
informazioni  anagrafiche  dell'alunno.  Tuttavia,  prima  di   poter
visualizzare i dati anagrafici, dovra' essere  stato  preventivamente
ed espressamente abilitato da parte dell'istituzione  scolastica  che
ha ricevuto specifica istanza da parte della famiglia interessata. 
  All'utente «Ufficio  per  ambito  territoriale  e  della  Direzione
generale» sono resi disponibili anche i dati di riepilogo relativi a: 
    elenco delle classi presenti nella scuola; 
    numero totale degli alunni frequentanti per scuola; 
    numero  degli  alunni  con  disabilita'  per  scuola  e  tipo  di
disabilita'; 
    numero  alunni  con  valutazioni  del  Gruppo   di   lavoro   per
l'integrazione scolastica. 
  Il suddetto elenco e' prodotto solo per le scuole che  fanno  parte
del territorio  di  competenza  dell'ufficio  interrogante  (su  base
regionale e/o provinciale). Si specifica che tali  elenchi  riportano
solo dati numerici relativi alla consistenze degli alunni per  classe
e sono pertanto privi di qualsiasi informazione che possa  consentire
di individuare i singoli alunni frequentanti. 
3.4. Profilo amministrazione centrale. 
  Il profilo «Amministrazione  centrale»  e'  assegnato  agli  utenti
delle Direzioni generali centrali gia'  indicate  nella  premessa  di
questo documento: la Direzione generale per il personale scolastico e
la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per  i  sistemi
informativi e la statistica. 
  Le funzionalita' abilitate per questo profilo sono: 
    Consultazione  dei  dati  di  sintesi  a  livello   regionale   e
provinciale relativi a: 
    totale frequentanti; 
    numero disabili; 
    numero  alunni  con  valutazioni  del  Gruppo   di   lavoro   per
l'integrazione scolastica; 
    numero alunni con ore assegnate; 
    tipo di disabilita' (codice). 
  I dati di sintesi di cui  al  precedente  elenco  provengono  dalla
partizione costituita in ANS e dall'ANS stessa. 
4. Procedure di storicizzazione e misure di sicurezza adottate. 
  I dati e la documentazione della disabilita'  sono  conservati  nel
sistema solo per il periodo  di  frequenza  dell'alunno  nel  sistema
nazionale di  istruzione.  Per  ogni  anno  scolastico  di  frequenza
vengono conservati tutti i dati ed i documenti inseriti  per  gestire
la pratica annuale di richiesta del sostegno. All'uscita dal  sistema
scolastico e del percorso  formativo  tutti  i  dati  e  la  relativa
documentazione  sono  cancellati  in  modo   irreversibile.   Finche'
l'alunno resta nel sistema scolastico, tutti i dati sono  disponibili
solo nell'area dati dedicata al fascicolo  dell'alunno  disabile.  La
cancellazione e' effettuata attraverso una  procedura  batch  che  e'
calendarizzata a completamento delle  attivita'  di  avvio  dell'anno
scolastico da parte delle istituzioni scolastiche (di norma nel corso
del mese di settembre). 
  Le copie di sicurezza (backup) dei dati  saranno  conservate,  come
previsto dalle politiche generali di gestione del sistema informativo
del MIUR, per un anno dalla data dell'operazione. 
  I dati relativi alla disabilita' e le relativa documentazione  sono
registrati  in  uno  schema  dati  specifico  separato  dall'anagrafe
nazionale degli alunni, gli utenti  non  autorizzati  all'accesso  ai
dati, incluso l'amministratore della base dati, grazie alle  tecniche
di crittografia  delle  chiavi  e  dei  documenti,  non  hanno  alcun
elemento  per  individuare  l'alunno  e/o  per  leggere  la  relativa
documentazione. 
5. Autenticazione degli utenti. 
  Con riferimento al servizio di autenticazione si  rinvia  a  quanto
previsto al paragrafo 4 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale
prot. n. 74/2010. 
6. Gestione delle utenze. 
  Con riferimento al processo con il  quale  si  autorizza  l'accesso
alla partizione dell'Anagrafe nazionale degli studenti  contenente  i
dati  sensibili  (gestione   delle   credenziali   e   modalita'   di
abilitazione degli utenti) si rinvia  a  quanto  gia'  descritto  nel
paragrafo 5 dell'allegato tecnico al decreto  ministeriale  prot.  n.
74/2010. 
7. Accessibilita'. 
  L'applicazione per la raccolta ed il trattamento dei dati sensibili
relativi agli alunni disabili  verra'  realizzata  nel  rispetto  dei
requisiti stabiliti dalla legge n. 4/2004 («Disposizioni per favorire
l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti  informatici»)  e
successive disposizioni attuative (ivi inclusi: «Requisiti tecnici  e
i diversi livelli per l'accessibilita' agli  strumenti  informatici»,
Modifiche dell'allegato A del decreto ministeriale 8  luglio  2005  e
circolare n. 61/2013  di  Agenzia  per  l'Italia  Digitale  sul  tema
accessibilita' dei siti web e servizi informatici).