Allegato ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «le Parti»; Considerando che le infrazioni alla Legislazione Doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, culturali, commerciali, sociali, industriali e agricoli nonche' la sicurezza nazionale dei rispettivi Paesi; Considerando che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei tributi doganali e fiscali come pure ogni altro addebito derivante dall'importazione o dall'esportazione delle merci, nonche' la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo; Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali, ivi comprese le violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, puo' essere resa piu' efficace dalla cooperazione tra le loro Autorita' doganali; Consapevoli che una piu' proficua cooperazione tra le Autorita' doganali puo' essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Raccomandazione dei Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; Tenuto conto della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura concernente le misure da adottare per interdire ed impedire il trasferimento, l'importazione e l'esportazione illecita di proprieta' dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, nella misura in cui detti beni culturali siano oggetto di infrazioni doganali; Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale; Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi; Tenuto conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo dei 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope del 1988; Tenuto conto anche del fatto che il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimita' la Risoluzione 1540 in cui si afferma che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. «Autorita' Doganale Adita» significa l'Autorita' Doganale che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; 2. «Autorita' Doganale Richiedente» significa l'Autorita' Doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale; 3. «Autorita' Doganale» significa per la Repubblica Italiana, l'Agenzia delle Dogane, che si avvale per taluni adempimenti del supporto della Guardia di Finanza e per gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico; 4. «catena logistica del commercio internazionale» significa tutte le procedure e attivita' connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale; 5. «danno sostanziale» significa il danno che potrebbe essere causato da un uso illegittimo dei precursori chimici; dalla movimentazione illegittima di merci pericolose, di armi nucleari, chimiche, biologiche e di armi di distruzione di massa; da cibi contaminati o da merci o mezzi di trasporto sospettati di rappresentare un pericolo per l'ambiente, per la sicurezza nazionale, per la salute dell'uomo o per la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale; 6. «specie minacciate di estinzione» significa tutte quelle specie animali e vegetali protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; 7. «Stupefacenti e Sostanze Psicotrope» significa le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; 8. «funzionario» significa qualunque funzionario dell'Autorita' Doganale o, per gli Stati Uniti Messicani, qualunque funzionario del Governo designato dall'Autorita' Doganale; 9. «dazi doganali» significa i diritti, le tariffe ed ogni altro canone riscosso nel territorio delle Parti in applicazione della Legislazione Doganale; 10. «informazioni» significa qualunque dato, che sia o meno trattato o analizzato, documenti, rapporti ed ogni altra comunicazione in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o copie certificate o autenticate; 11. «infrazione doganale» significa qualsiasi violazione o tentativo di violazione della Legislazione Doganale delle Parti; 12. «Legislazione Doganale» significa le leggi, i regolamenti e qualsiasi altra disposizione legale ed amministrativa applicate dalle Autorita' doganali, relative all'importazione, esportazione, trasbordo e transito delle merci, relative ai dazi ed ogni altro diritto doganale, quali i dazi compensativi ed antidumping, nonche' ai divieti, restrizioni ed ad altre misure simili di controllo relative alla circolazione delle merci che attraversano i confini nazionali; 13. «merci sensibili» significa le armi, munizioni, esplosivi, sostanze e rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche, beni a doppio uso; 14. «persona» significa qualunque persona fisica o giuridica; 15. «pezzi di antiquariato e beni archeologici» significa tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti, secondo la legislazione nazionale; 16. «sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (precursori)» significa le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella Il allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.