(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL
  GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI  UNITI
  MESSICANI 
 
    Il Governo della Repubblica italiana ed il  Governo  degli  Stati
Uniti Messicani, qui di seguito denominati «le Parti»; 
    Considerando  che  le  infrazioni  alla   Legislazione   Doganale
pregiudicano   gli   interessi   economici,    fiscali,    culturali,
commerciali, sociali, industriali e  agricoli  nonche'  la  sicurezza
nazionale dei rispettivi Paesi; 
    Considerando che e' importante assicurare l'esatta determinazione
dei  tributi  doganali  e  fiscali  come  pure  ogni  altro  addebito
derivante dall'importazione o dall'esportazione delle merci,  nonche'
la corretta applicazione  delle  misure  di  divieto,  restrizione  e
controllo; 
    Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali, ivi comprese
le violazioni dei diritti di proprieta'  intellettuale,  puo'  essere
resa piu' efficace dalla cooperazione tra le loro Autorita' doganali; 
    Consapevoli che una piu' proficua cooperazione tra  le  Autorita'
doganali puo' essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni; 
    Considerando che  il  traffico  di  stupefacenti  e  di  sostanze
psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica  e  per  la
societa'; 
    Tenuto conto della Raccomandazione dei Consiglio di  Cooperazione
Doganale relativa alla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre
1953; 
    Tenuto conto della Convenzione dell'Organizzazione delle  Nazioni
Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura concernente le misure
da   adottare   per   interdire   ed   impedire   il   trasferimento,
l'importazione e  l'esportazione  illecita  di  proprieta'  dei  beni
culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, nella misura in  cui
detti beni culturali siano oggetto di infrazioni doganali; 
    Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle
specie  animali  e  vegetali  selvatiche  minacciate  di  estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, che mira alla  loro  protezione
mediante il controllo del commercio internazionale; 
    Tenuto conto della  Convenzione  di  Basilea  sul  controllo  dei
movimenti  oltre  frontiera  di  rifiuti  pericolosi  e  sulla   loro
eliminazione, firmata a Basilea  il  22  marzo  1989,  che  regola  i
movimenti transfrontalieri,  il  riciclaggio  e  lo  smaltimento  dei
rifiuti pericolosi; 
    Tenuto conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del  1961
modificata dal Protocollo dei 1972 e della Convenzione sulle Sostanze
Psicotrope del 1971 redatta  sotto  gli  auspici  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, nonche' della Convenzione  delle  Nazioni  Unite
contro il Traffico  illecito  degli  Stupefacenti  e  delle  Sostanze
Psicotrope del 1988; 
    Tenuto conto anche del fatto che il 28 aprile 2004  il  Consiglio
di Sicurezza  delle  Nazioni  Unite  ha  adottato  all'unanimita'  la
Risoluzione 1540 in cui si afferma che la proliferazione  delle  armi
nucleari, chimiche e biologiche e dei  relativi  vettori  costituisce
una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali; 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Accordo: 
    1. «Autorita' Doganale Adita» significa l'Autorita' Doganale  che
riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; 
    2.  «Autorita'  Doganale   Richiedente»   significa   l'Autorita'
Doganale  che  presenta  una  richiesta  di  assistenza  in   materia
doganale; 
    3. «Autorita' Doganale» significa  per  la  Repubblica  Italiana,
l'Agenzia delle Dogane, che si  avvale  per  taluni  adempimenti  del
supporto della Guardia di Finanza e per gli Stati Uniti Messicani, il
Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico; 
    4. «catena  logistica  del  commercio  internazionale»  significa
tutte le procedure e attivita' connesse al movimento transfrontaliero
delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale; 
    5. «danno sostanziale» significa il  danno  che  potrebbe  essere
causato  da  un  uso  illegittimo  dei  precursori   chimici;   dalla
movimentazione illegittima di merci  pericolose,  di  armi  nucleari,
chimiche, biologiche e di armi  di  distruzione  di  massa;  da  cibi
contaminati  o  da  merci  o  mezzi  di   trasporto   sospettati   di
rappresentare un pericolo per l'ambiente, per la sicurezza nazionale,
per la salute dell'uomo o per la sicurezza della catena logistica del
commercio internazionale; 
    6. «specie  minacciate  di  estinzione»  significa  tutte  quelle
specie animali e vegetali protette dalla  Convenzione  sul  commercio
internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche  minacciate
di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; 
    7. «Stupefacenti e Sostanze Psicotrope» significa le sostanze o i
prodotti che contengono  tali  sostanze  elencate  nella  Convenzione
Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961  emendata  dal  Protocollo
del 1972 e nella Convenzione  sulle  Sostanze  Psicotrope  del  1971,
nonche' nel paragrafo (n) e (r)  dell'Articolo  1  della  Convenzione
delle  Nazioni  Unite  contro  il  Traffico  Illecito   di   Sostanze
Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; 
    8. «funzionario» significa qualunque  funzionario  dell'Autorita'
Doganale o, per gli Stati Uniti Messicani, qualunque funzionario  del
Governo designato dall'Autorita' Doganale; 
    9. «dazi doganali» significa i diritti, le tariffe ed ogni  altro
canone riscosso nel territorio  delle  Parti  in  applicazione  della
Legislazione Doganale; 
    10. «informazioni» significa  qualunque  dato,  che  sia  o  meno
trattato  o   analizzato,   documenti,   rapporti   ed   ogni   altra
comunicazione in qualsiasi formato,  incluso  quello  elettronico,  o
copie certificate o autenticate; 
    11.  «infrazione  doganale»  significa  qualsiasi  violazione   o
tentativo di violazione della Legislazione Doganale delle Parti; 
    12. «Legislazione Doganale» significa le leggi, i  regolamenti  e
qualsiasi altra disposizione legale ed amministrativa applicate dalle
Autorita'   doganali,   relative   all'importazione,    esportazione,
trasbordo e transito delle merci, relative  ai  dazi  ed  ogni  altro
diritto doganale, quali i dazi compensativi ed  antidumping,  nonche'
ai divieti, restrizioni  ed  ad  altre  misure  simili  di  controllo
relative alla circolazione delle merci  che  attraversano  i  confini
nazionali; 
    13. «merci sensibili» significa le  armi,  munizioni,  esplosivi,
sostanze e rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze
e  componenti  destinati  alla  fabbricazione   di   armi   atomiche,
biologiche e/o chimiche, beni a doppio uso; 
    14. «persona» significa qualunque persona fisica o giuridica; 
    15. «pezzi di antiquariato e beni archeologici»  significa  tutti
quegli oggetti che hanno  un  valore  artistico  e  archeologico  per
ciascuna delle Parti, secondo la legislazione nazionale; 
    16. «sostanze frequentemente utilizzate  nella  fabbricazione  di
stupefacenti  (precursori)»  significa  le  sostanze  elencate  nella
Tabella I e nella Tabella Il allegate alla Convenzione delle  Nazioni
Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze
Psicotrope del 20 dicembre 1988.