Art. 10. File e Documenti 1. I documenti che si debbano fornire secondo il presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi formato. In tal caso, e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni. 2. I documenti verranno chiesti in originale solo quando le copie autentiche o certificate si rivelassero insufficienti. 3. I documenti ricevuti in originale dovranno essere restituiti al piu' presto; la responsabilita' della loro adeguata conservazione spetta all'Autorita' ricevente.