(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
                          File e Documenti 
 
    1. I documenti che si debbano fornire secondo il presente Accordo
possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in
qualsiasi formato. In tal caso, e ove possibile, viene fornito  tutto
il materiale necessario  per  l'interpretazione  e  l'utilizzo  delle
informazioni. 
    2. I documenti verranno chiesti in originale solo quando le copie
autentiche o certificate si rivelassero insufficienti. 
    3. I documenti ricevuti in originale dovranno  essere  restituiti
al piu' presto; la responsabilita' della loro adeguata  conservazione
spetta all'Autorita' ricevente.