Art. 11. Sorveglianza 1. L'Autorita' Doganale Adita procedera', su richiesta e nell'osservanza delle proprie disposizioni legislative ed amministrative, ad una particolare sorveglianza, fornendo all'Autorita' Doganale Richiedente tutte le relative informazioni, per cio' che concerne: a) le merci trasportate o depositate che per l'Autorita' Doganale Richiedente siano utilizzate o sospettate di essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel proprio territorio; b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Autorita' Doganale Richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio delle Parti; c) le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver commesso un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte; d) i locali che siano utilizzati o siano sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte. 2. L'Autorita' Doganale di una Parte puo' continuare ad esercitare tale sorveglianza di propria iniziativa, se ha motivo di credere che le attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate sembrino costituire un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte.