(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
                            Sorveglianza 
 
    1.  L'Autorita'  Doganale  Adita  procedera',  su   richiesta   e
nell'osservanza   delle   proprie   disposizioni    legislative    ed
amministrative,   ad   una   particolare    sorveglianza,    fornendo
all'Autorita' Doganale Richiedente tutte  le  relative  informazioni,
per cio' che concerne: 
    a) le merci trasportate o depositate che per l'Autorita' Doganale
Richiedente siano utilizzate o sospettate di  essere  utilizzate  per
commettere infrazioni doganali nel proprio territorio; 
    b)  i  mezzi  di  trasporto  sospettati  dall'Autorita'  Doganale
Richiedente di essere utilizzati per commettere  infrazioni  doganali
sul territorio delle Parti; 
    c) le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver
commesso un'infrazione doganale sul territorio dell'altra Parte; 
    d) i locali che siano utilizzati o  siano  sospettati  di  essere
utilizzati  per  commettere  infrazioni   doganali   sul   territorio
dell'altra Parte. 
    2.  L'Autorita'  Doganale  di  una  Parte  puo'   continuare   ad
esercitare tale sorveglianza di propria iniziativa, se ha  motivo  di
credere che le attivita' pianificate, in  corso  di  realizzazione  o
gia'  realizzate  sembrino  costituire  un'infrazione  doganale   sul
territorio dell'altra Parte.