Art. 12. Notifica 1. Su richiesta, nell'ambito del presente Accordo, l'Autorita' Doganale Adita adottera' tutte le misure necessarie per notificare ad una persona, residente o domiciliata nel proprio territorio, qualsiasi decisione che la riguardi e che sia stata adottata dall'Autorita' Doganale Richiedente in applicazione della propria Legislazione Doganale. 2. Tale notifica verra' eseguita in conformita' con le procedure applicabili dall'Autorita' Doganale Adita, concernenti atti amministrativi di natura simile.