(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
                              Notifica 
 
    1. Su richiesta, nell'ambito del  presente  Accordo,  l'Autorita'
Doganale Adita adottera' tutte le misure necessarie per notificare ad
una  persona,  residente  o  domiciliata  nel   proprio   territorio,
qualsiasi  decisione  che  la  riguardi  e  che  sia  stata  adottata
dall'Autorita' Doganale Richiedente  in  applicazione  della  propria
Legislazione Doganale. 
    2. Tale notifica verra' eseguita in conformita' con le  procedure
applicabili   dall'Autorita'   Doganale   Adita,   concernenti   atti
amministrativi di natura simile.