(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
                         Assistenza Tecnica 
 
    Le Autorita' doganali forniranno assistenza  tecnica  in  materia
doganale attraverso: 
    a) lo  scambio  di  funzionari  allo  scopo  di  incrementare  la
conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; 
    b)  la   formazione   e   l'assistenza   nello   sviluppo   della
specializzazione dei propri funzionari; 
    c) lo scambio di esperti in materia doganale; 
    d) lo scambio di informazioni relative  alle  procedure  ed  alla
semplificazione dei controlli doganali per migliorare le  metodologie
e le modalita' di tale controllo.