Art. 13. Assistenza Tecnica Le Autorita' doganali forniranno assistenza tecnica in materia doganale attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo della specializzazione dei propri funzionari; c) lo scambio di esperti in materia doganale; d) lo scambio di informazioni relative alle procedure ed alla semplificazione dei controlli doganali per migliorare le metodologie e le modalita' di tale controllo.