(Accordo-art. 14)
                              Art. 14. 
                              Indagini 
 
    1. Su richiesta, l'Autorita' Doganale Adita avviera' indagini  su
operazioni  che  sono,  o  sembrano  essere,  in   violazione   della
Legislazione Doganale in  vigore  nel  territorio  dell'altra  Parte.
L'Autorita' Doganale Adita  comunichera'  l'esito  di  tali  indagini
all'Autorita' Doganale Richiedente. 
    2. Le indagini di  cui  al  paragrafo  1  del  presente  articolo
saranno condotte ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio
della Parte adita. 
    3. Quando si invia una richiesta scritta, al fine di indagare  su
un'infrazione  doganale,  i   funzionari   designati   dall'Autorita'
Doganale Richiedente possono,  previa  autorizzazione  dell'Autorita'
Doganale Adita e alle condizioni indicate da quest'ultima: 
    a)  consultare  negli  uffici   dell'Autorita'   Doganale   Adita
documenti, file ed altri  dati  pertinenti  allo  scopo  di  estrarne
informazioni concernenti quella infrazione; 
    b) procurarsi copie  di  questi  documenti,  file  e  altri  dati
pertinenti concernenti quella infrazione doganale; 
    c) assistere alle  indagini  effettuate  dall'Autorita'  Doganale
Adita sul proprio territorio nazionale per conto dell'altra Parte. 
    4.  Ai  sensi  del  presente  Accordo,   quando   funzionari   di
un'Autorita' Doganale sono presenti nel territorio dell'altra  Parte,
tali funzionari devono essere in grado di  fornire  in  ogni  momento
prova della loro presenza sul territorio dell'altra  Parte,  esibendo
un documento che fornisca prova della  loro  designazione.  Essi  non
potranno indossare uniformi ne' portare armi. 
    5. Tali funzionari godranno sul  posto  della  stessa  protezione
giuridica accordata ai funzionari dell'Autorita' Doganale  dell'altra
Parte, ai sensi della legge nazionale vigente e saranno  responsabili
di ogni violazione ivi commessa.