Art. 14. Indagini 1. Su richiesta, l'Autorita' Doganale Adita avviera' indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, in violazione della Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte. L'Autorita' Doganale Adita comunichera' l'esito di tali indagini all'Autorita' Doganale Richiedente. 2. Le indagini di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno condotte ai sensi delle disposizioni in vigore nel territorio della Parte adita. 3. Quando si invia una richiesta scritta, al fine di indagare su un'infrazione doganale, i funzionari designati dall'Autorita' Doganale Richiedente possono, previa autorizzazione dell'Autorita' Doganale Adita e alle condizioni indicate da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Autorita' Doganale Adita documenti, file ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione; b) procurarsi copie di questi documenti, file e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale; c) assistere alle indagini effettuate dall'Autorita' Doganale Adita sul proprio territorio nazionale per conto dell'altra Parte. 4. Ai sensi del presente Accordo, quando funzionari di un'Autorita' Doganale sono presenti nel territorio dell'altra Parte, tali funzionari devono essere in grado di fornire in ogni momento prova della loro presenza sul territorio dell'altra Parte, esibendo un documento che fornisca prova della loro designazione. Essi non potranno indossare uniformi ne' portare armi. 5. Tali funzionari godranno sul posto della stessa protezione giuridica accordata ai funzionari dell'Autorita' Doganale dell'altra Parte, ai sensi della legge nazionale vigente e saranno responsabili di ogni violazione ivi commessa.