(Accordo-art. 15)
                              Art. 15. 
                         Esperti e Testimoni 
 
    1.  L'Autorita'  Doganale   Adita,   previa   richiesta   scritta
dell'Autorita'  Doganale  Richiedente,  puo'  autorizzare  i   propri
funzionari  a  rendere,  in  qualita'  di  esperti  o  di  testimoni,
dichiarazioni   dinanzi   ai   tribunali   situati   nel   territorio
dell'Autorita' Doganale  Richiedente,  in  procedimenti  relativi  ad
infrazioni doganali. 
    2. La richiesta di comparizione presentata da  una  Parte  dovra'
indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste  il  funzionario
dovra'  rendere  tali  dichiarazioni.  L'Autorita'   Doganale   Adita
rilascera' apposita autorizzazione scritta, specificando i termini in
base  ai  quali  il  proprio  funzionario   puo'   rendere   le   sue
dichiarazioni. 
    3. I funzionari autorizzati a tal fine compariranno  in  qualita'
di esperti o testimoni in merito a fatti da essi accertati durante il
loro servizio.