Art. 15. Esperti e Testimoni 1. L'Autorita' Doganale Adita, previa richiesta scritta dell'Autorita' Doganale Richiedente, puo' autorizzare i propri funzionari a rendere, in qualita' di esperti o di testimoni, dichiarazioni dinanzi ai tribunali situati nel territorio dell'Autorita' Doganale Richiedente, in procedimenti relativi ad infrazioni doganali. 2. La richiesta di comparizione presentata da una Parte dovra' indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario dovra' rendere tali dichiarazioni. L'Autorita' Doganale Adita rilascera' apposita autorizzazione scritta, specificando i termini in base ai quali il proprio funzionario puo' rendere le sue dichiarazioni. 3. I funzionari autorizzati a tal fine compariranno in qualita' di esperti o testimoni in merito a fatti da essi accertati durante il loro servizio.