Art. 16. Uso delle Informazioni 1. Qualsiasi informazione ricevuta in base al presente Accordo sara' utilizzata unicamente dalle Autorita' doganali delle Parti. 2. L'informazione ricevuta nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dal presente Accordo puo' essere comunicata ad organi diversi da quelli previsti nell'Accordo stesso solo se l'Autorita' Doganale che l'ha fornita vi acconsenta espressamente e sempre che la legislazione della Parte che l'ha ricevuta non vieti tale comunicazione. 3. L'informazione ricevuta non sara' utilizzata per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, a meno che l'Autorita' Doganale che l'ha fornita non lo autorizzi per iscritto. 4. Le restrizioni previste ai punti 1, 2 e 3 di questo articolo non saranno applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a Stupefacenti e Sostanze Psicotrope e loro precursori. 5. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni ricevute possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea ed agli Stati membri dell'Unione stessa, dovendo, tuttavia, previamente informare l'Autorita' Doganale degli Stati Uniti Messicani. 6. Qualsiasi informazione comunicata ai sensi del presente Accordo verra' trattata come confidenziale e godra', quantomeno, di un livello equivalente di protezione e riservatezza accordato allo stesso tipo di informazioni, dalle disposizioni normative ed amministrative nazionali vigenti nella Parte che l'ha ricevuta.