(Accordo-art. 16)
                              Art. 16. 
                       Uso delle Informazioni 
 
    1. Qualsiasi informazione ricevuta in base  al  presente  Accordo
sara' utilizzata unicamente dalle Autorita' doganali delle Parti. 
    2.   L'informazione    ricevuta    nell'ambito    dell'assistenza
amministrativa prevista dal presente Accordo puo'  essere  comunicata
ad organi diversi da quelli  previsti  nell'Accordo  stesso  solo  se
l'Autorita' Doganale che l'ha fornita vi acconsenta  espressamente  e
sempre che la legislazione della Parte che l'ha  ricevuta  non  vieti
tale comunicazione. 
    3. L'informazione ricevuta non sara' utilizzata per scopi diversi
da quelli previsti dal  presente  Accordo,  a  meno  che  l'Autorita'
Doganale che l'ha fornita non lo autorizzi per iscritto. 
    4. Le restrizioni previste ai punti 1, 2 e 3 di  questo  articolo
non saranno applicabili alle informazioni, comunicazioni e  documenti
riguardanti infrazioni connesse a Stupefacenti e Sostanze  Psicotrope
e loro precursori. 
    5. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti alla  Repubblica
Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea,  le  disposizioni
del  paragrafo  2  del  presente  articolo  non  ostano  a   che   le
informazioni ricevute possano,  quando  richiesto,  essere  trasmesse
alla Commissione Europea ed agli  Stati  membri  dell'Unione  stessa,
dovendo, tuttavia, previamente informare l'Autorita'  Doganale  degli
Stati Uniti Messicani. 
    6.  Qualsiasi  informazione  comunicata  ai  sensi  del  presente
Accordo verra' trattata come confidenziale e godra',  quantomeno,  di
un livello equivalente di protezione e  riservatezza  accordato  allo
stesso  tipo  di  informazioni,  dalle  disposizioni   normative   ed
amministrative nazionali vigenti nella Parte che l'ha ricevuta.