(Accordo-art. 17)
                              Art. 17. 
                    Protezione dei Dati Personali 
 
    Quando dei dati personali sono trasmessi ai  sensi  del  presente
Accordo, le Parti assicureranno loro  un  livello  di  protezione  in
attuazione dei principi enunciati nell'allegato al presente Accordo e
che costituisce parte integrante di quest'ultimo.