(Accordo-art. 18)
                              Art. 18. 
                       Deroghe all'assistenza 
 
    1. Qualora l'Autorita' Doganale Adita  ritenga  che  l'assistenza
richiesta possa pregiudicare la sovranita' del  suo  Paese,  l'ordine
pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali  vitali  o  possa
implicare la violazione di  un  segreto  industriale,  commerciale  o
professionale secondo la propria legislazione nazionale, oppure possa
rivelarsi incompatibile con le proprie  disposizioni  legislative  ed
amministrative, puo' rifiutare di prestare tale assistenza,  fornirla
parzialmente ovvero a determinate condizioni. 
    2. Quando l'Autorita' Doganale di una Parte inoltra una richiesta
cui essa stessa non potrebbe dar seguito, segnalera' tale circostanza
nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale  richiesta
e' a discrezione dell'Autorita' Doganale Adita. 
    3. L'Autorita' Doganale  Adita  puo'  differire  l'assistenza  se
questa interferisce con indagini, azioni giudiziarie  o  procedimenti
in corso, in questo  caso,  l'Autorita'  Doganale  Adita  consultera'
l'Autorita' Doganale Richiedente per determinare se l'assistenza puo'
essere fornita nei termini ed alle condizioni  eventualmente  imposte
dall'Autorita' Doganale Adita. 
    4. Quando l'assistenza viene rifiutata o  differita,  l'Autorita'
Doganale Richiedente verra' informata  quanto  prima  e  indicando  i
motivi del rifiuto o del rinvio.