(Accordo-art. 19)
                              Art. 19. 
                                Costi 
 
    1. Le  Parti  rinunceranno  al  rimborso  delle  spese  derivanti
dall'esecuzione del presente Accordo, fatta  eccezione  per  i  costi
relativi  a  esperti,  testimoni,  traduttori   ed   interpreti   non
dipendenti delle Autorita' doganali delle Parti. 
    2. Nei casi  in  cui,  per  dar  seguito  ad  una  richiesta,  e'
necessario  incorrere  in  spese  eccezionali  e  straordinarie,   le
Autorita' doganali si consulteranno per  stabilire  i  termini  e  le
condizioni secondo  cui  la  richiesta  sara'  eseguita,  nonche'  le
modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.