(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
                        Campo d'Applicazione 
 
    1. Le Parti, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa
tramite le loro Autorita' doganali,  alle  condizioni  stabilite  dal
presente Accordo, al fine  di  assicurare  la  corretta  applicazione
della Legislazione Doganale e di prevenire, accertare e reprimere  le
infrazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della  catena
logistica del commercio internazionale. 
    2. Nel quadro del presente Accordo,  le  Parti  forniranno  tutta
l'assistenza  in  conformita'   alle   disposizioni   legislative   e
amministrative di ciascuna Parte e  nei  limiti  della  competenza  e
delle risorse di cui dispone la propria Autorita' Doganale. 
    3. Il presente Accordo  e'  limitato  esclusivamente  alla  mutua
assistenza  amministrativa  in   materia   doganale   e   non   copre
l'assistenza in materia penale; inoltre non modifica gli accordi gia'
conclusi o la prassi in uso tra  le  Parti  nell'ambito  della  mutua
assistenza amministrativa. 
    4. Le disposizioni di cui al presente Accordo non  comportano  il
diritto  per  nessuna  persona  di  ostacolare  l'esecuzione  di  una
richiesta d'assistenza. 
    5. Il presente Accordo non pregiudica gli  obblighi,  presenti  e
futuri, in tema di Legislazione Doganale che derivano alla Repubblica
Italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in
accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli  altri
Stati membri dell'Unione Europea.