(Accordo-art. 21)
                              Art. 21. 
                   Risoluzione delle Controversie 
 
    1.  Qualsiasi  controversia   che   sorga   dall'applicazione   o
dall'interpretazione del presente Accordo verra'  risolta  di  comune
accordo tra le Autorita' doganali delle Parti. 
    2. Le controversie per le quali  non  vengano  trovate  soluzioni
amichevoli saranno regolate per via diplomatica.