Art. 22. Attuazione dell'Accordo 1. Le Autorita' doganali disporranno che i funzionari dei loro servizi incaricati di individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Autorita' doganali stabiliranno disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista Italia-Messico composta, rispettivamente, dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane per l'Italia e dall'Amministratore Generale delle Dogane del Messico o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Autorita' Doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.