(Accordo-art. 22)
                              Art. 22. 
                       Attuazione dell'Accordo 
 
    1. Le Autorita' doganali disporranno che i  funzionari  dei  loro
servizi incaricati di  individuare  o  di  perseguire  le  infrazioni
doganali siano in contatto personale e diretto. 
    2. Le Autorita' doganali  stabiliranno  disposizioni  dettagliate
per agevolare l'attuazione del presente Accordo. 
    3. Viene istituita una Commissione mista Italia-Messico composta,
rispettivamente, dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane per l'Italia
e dall'Amministratore Generale delle Dogane del  Messico  o  da  loro
rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira'  quando  se  ne
ravvisi  la  necessita',  previa  richiesta  dell'una  o   dell'altra
Autorita' Doganale, per seguire  l'evoluzione  del  presente  Accordo
nonche'  per  ricercare  soluzioni  agli   eventuali   problemi   che
potrebbero sorgere.