Art. 23. Entrata in Vigore e Denuncia 1. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la ricezione delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Le Parti, su richiesta o di comune accordo, possono modificare il presente Accordo. Le eventuali modifiche o aggiunte saranno redatte con Protocolli separati che entreranno in vigore in conformita' alle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo e ne saranno parte integrante una volta espletate dette procedure. 3. Il presente Accordo sara' concluso per una durata illimitata, ma ogni Parte puo' denunciarlo in qualunque momento attraverso notifica scritta per via diplomatica, trasmessa all'altra Parte. La denuncia entrera' in vigore tre (3) mesi dopo la data della notifica e non avra' effetto sulle attivita' in corso alla data della denuncia. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. Fatto a Roma, il giorno ventiquattro (24) ottobre 2011 in due originali, nelle lingue italiano, spagnolo e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Tuttavia, in caso di difformita' di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana degli Stati Uniti Messicani (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico