(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
                    Entrata in Vigore e Denuncia 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore  il  primo  giorno  del
secondo mese dopo la ricezione delle due notifiche con cui  le  Parti
si saranno comunicate, per via diplomatica,  l'avvenuto  espletamento
delle rispettive procedure interne. 
    2. Le Parti, su richiesta o di comune accordo, possono modificare
il presente  Accordo.  Le  eventuali  modifiche  o  aggiunte  saranno
redatte  con  Protocolli  separati  che  entreranno  in   vigore   in
conformita' alle procedure  previste  per  l'entrata  in  vigore  del
presente Accordo e ne saranno parte integrante  una  volta  espletate
dette procedure. 
    3. Il presente Accordo sara' concluso per una durata  illimitata,
ma ogni  Parte  puo'  denunciarlo  in  qualunque  momento  attraverso
notifica scritta per via diplomatica, trasmessa all'altra  Parte.  La
denuncia entrera' in vigore tre (3) mesi dopo la data della  notifica
e non  avra'  effetto  sulle  attivita'  in  corso  alla  data  della
denuncia. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo. 
    Fatto a Roma, il giorno ventiquattro (24)  ottobre  2011  in  due
originali, nelle lingue italiano,  spagnolo  e  inglese,  entrambi  i
testi facenti ugualmente fede. Tuttavia, in caso  di  difformita'  di
interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. 
    

        Per il Governo                         Per il Governo
  della Repubblica Italiana             degli Stati Uniti Messicani
           (Firma)                                 (Firma)

    
              Parte di provvedimento in formato grafico