(Principi)
                                                             Allegato 
 
                        PRINCIPI FONDAMENTALI 
                  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
 
    1.  I  dati  personali  che  sono  stati  oggetto  di   procedura
informatizzata dovranno essere: 
    a) ottenuti ed elaborati legalmente; 
    b) registrati per scopi specifici e legittimi  e  non  usati  per
altri motivi; 
    c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione  ai  fini
per i quali sono stati acquisiti; 
    d) accurati e, all'occorrenza, aggiornati; 
    e)  conservati  in  maniera  che  sia  possibile  identificare  i
soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non
ecceda quello  richiesto  per  gli  scopi  per  i  quali  sono  stati
immagazzinati. 
    2. I dati personali  che  forniscono  informazioni  di  carattere
razziale, le opinioni politiche o  religiose  o  di  altre  credenze,
cosi' come quelli che riguardano la salute o la  vita  sessuale,  non
potranno essere oggetto di  procedura  informatizzata,  salvo  se  la
legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. 
    3.  Misure  di  sicurezza  adeguate  dovranno   essere   adottate
affinche' i dati  personali  registrati  nelle  schede  informatiche,
siano protetti  contro  la  distruzione  non  autorizzata  o  perdita
accidentale e contro qualsiasi accesso,  modifica  o  diffusione  non
autorizzati. 
    4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita': 
    a) di conoscere se i  dati  personali  che  la  riguardano  siano
contenuti in un  file  elettronico,  gli  scopi  per  i  quali  siano
principalmente utilizzati e le coordinate del  responsabile  di  tale
file; 
    b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o  spese
eccessive,  la  conferma  dell'eventuale   esistenza   di   un   file
elettronico  contenente  dati  personali  che  la  riguardano  e   la
comunicazione di tali dati in una forma comprensibile; 
    c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o  la  cancellazione
di  quei  dati  che  siano  stati   elaborati   contrariamente   alle
disposizioni  previste  dalla  legislazione  nazionale  relativa   al
rispetto dei principi fondamentali di cui ai punti 1 e 2 del presente
allegato; 
    d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito
ad una richiesta di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di
cui alle precedenti lettere b) e c) di questo comma. 
    5. Non si puo' derogare alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4  del
presente allegato, salvo che nei seguenti casi: 
      5.1 Qualora la legislazione di una Parte  lo  vieti  e  qualora
tale deroga costituisca una misura  indispensabile  in  una  societa'
democratica e che sia volta a: 
    a) proteggere  la  sicurezza  dello  Stato  e  l'ordine  pubblico
nonche'  gli  interessi  essenziali  dello  Stato  o  lottare  contro
violazioni penali; 
    b) proteggere le persone alle quali  si  riferiscono  i  dati  in
questione ovvero i diritti e la liberta' altrui. 
      5.2  La   legge   puo'   prevedere   disposizioni   riguardanti
l'esecuzione del comma 4 lettere b), c) e d)  del  presente  allegato
relativamente  a  file  elettronici  che  contengano  dati  personali
utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non
vi sia rischio di attentare alla privacy delle persone alle quali  si
riferiscono i dati stessi. 
    6. Le Parti si  impegnano  a  prevedere  sanzioni  e  canali  per
proporre ricorso nei casi  di  violazione  delle  disposizioni  della
legislazione  nazionale  concernenti  l'applicazione   dei   principi
fondamentali definiti nel presente allegato. 
    7.  Nessuna  delle  disposizioni  del  presente  allegato   sara'
interpretata  in  modo  da  limitare  o  altrimenti  di  ridurre   la
possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone  alle
quali si riferiscono i dati in questione una protezione piu' ampia di
quella prevista nel presente allegato.