(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Assistenza Spontanea 
 
    L'Autorita'  Doganale  di  una  Parte  dovra',  nei  limiti   del
possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa,
nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare  un  danno
sostanziale all'economia, alla  salute  e  alla  sicurezza  pubblica,
compresa  la  sicurezza  della   catena   logistica   del   commercio
internazionale, o a qualsiasi altro interesse  essenziale  dell'altra
Parte.