Art. 5. Scambio di Informazioni 1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza: a) l'autenticita' e veridicita' delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali; b) l'autenticita' e veridicita' dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali; c) la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce; d) le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti; e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti; f) i dati statistici riguardanti le attivita' doganali. 2. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente: a) ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori; b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica; c) alla violazione dei diritti di proprieta' intellettuale; d) ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico; e) al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.