(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
                       Scambio di Informazioni 
 
    1.  Le  Autorita'  doganali  si  forniranno  reciprocamente,   su
richiesta o di propria iniziativa, conformemente  a  quanto  previsto
nel presente  Accordo,  tutte  le  informazioni  ritenute  utili  che
possano assicurare con esattezza: 
    a) l'autenticita'  e  veridicita'  delle  informazioni  contenute
nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore
della merce alle Autorita' doganali; 
    b)  l'autenticita'  e  veridicita'   dei   documenti   presentata
dall'esportatore  o  dall'importatore  della  merce  alle   Autorita'
doganali; 
    c) la certificazione o autenticazione  dei  documenti  utilizzati
per l'importazione o l'esportazione della merce; 
    d) le informazioni che  permettano  di  determinare  la  corretta
classificazione  tariffaria,  il  valore  e  l'origine  delle   merci
dichiarate,  nelle  operazioni  di  importazione  o  di  esportazione
realizzate tra le Parti; 
    e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare  le
operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti; 
    f) i dati statistici riguardanti le attivita' doganali. 
    2.  Le  Autorita'  doganali  si  forniranno  reciprocamente,   su
richiesta o di propria iniziativa, conformemente  a  quanto  previsto
nel  presente  Accordo,  tutte   le   informazioni   ritenute   utili
relativamente: 
    a) ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori; 
    b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze  che
rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale  per
l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica; 
    c) alla violazione dei diritti di proprieta' intellettuale; 
    d) ai traffico di opere d'arte di significativo  valore  storico,
culturale o archeologico; 
    e) al traffico illecito di specie animali e  vegetali  selvatiche
minacciate di estinzione.