Art. 6. Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale Le Autorita' doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. Queste informazioni possono riguardare: a) le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata; b) nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali; c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci; d) le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali; e) i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte; f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorita' Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.