(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
 Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale 
 
    Le  Autorita'  doganali  si  trasmetteranno  reciprocamente,   su
richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per
la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire,
accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche'  per  garantire
la sicurezza della catena  logistica  del  commercio  internazionale.
Queste informazioni possono riguardare: 
    a) le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia
comprovata; 
    b) nuove tendenze,  mezzi  e  metodi  per  commettere  infrazioni
doganali; 
    c) le merci note  per  essere  oggetto  di  infrazioni  doganali,
nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci; 
    d) le persone  note  per  aver  commesso  o  sospettate  di  aver
commesso infrazioni doganali; 
    e) i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti  o  sospettati
di essere utilizzati  per  commettere  infrazioni  alla  Legislazione
Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte; 
    f) qualsiasi altra informazione ritenuta  utile  per  l'Autorita'
Doganale ai  fini  della  corretta  applicazione  della  Legislazione
Doganale.