Art. 7. Informazioni Relative alle Infrazioni Doganali Le Autorita' doganali delle Parti comunicheranno reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, informazioni su attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate, che forniscono motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sara' commessa un'infrazione doganale sul territorio della Parte.