(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
                      Informazioni Particolari 
 
    1.  Le  Autorita'  doganali  si  forniranno  reciprocamente,   su
richiesta, tutte le informazioni comprovanti che: 
    a) le merci importate dal territorio di  una  Parte  siano  state
legalmente esportate nel territorio dell'altra Parte; 
    b) le merci esportate dal territorio di  una  Parte  siano  state
legalmente importate  nel  territorio  dell'altra  Parte  e  la  loro
destinazione doganale, nonche' l'eventuale  regime  doganale  cui  le
merci sono state vincolate; 
    c) le merci alle quali  si  conferisce  un  trattamento  speciale
all'atto dell'esportazione dal territorio di una  Parte  siano  state
legalmente importate nel territorio dell'altra Parte. 
    2. Le Autorita' doganali delle Parti si forniranno, altresi',  su
richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale  cui
sono state sottoposte le merci. 
    3. Le Autorita' doganali delle  Parti  coopereranno  al  fine  di
controllare il traffico di pezzi di antiquariato e beni archeologici,
secondo le loro competenze.