(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
                      Fornitura dell'Assistenza 
 
    1.  L'assistenza  di  cui  al  presente  Accordo  viene   fornita
direttamente dalle Autorita' doganali delle Parti. Ciascuna Autorita'
Doganale fornira' all'altra i  riferimenti  della  propria  struttura
organizzativa a livello centrale competente ad inoltrare  e  ricevere
richieste di assistenza per il conseguimento degli obiettivi indicati
nel  presente  Accordo.  Le  Autorita'  doganali   delle   Parti   si
scambieranno la lista dei funzionari in conformita' alle disposizioni
del paragrafo 1 dell'articolo 22 del  presente  Accordo.  Tale  lista
verra' tenuta aggiornata. 
    2. Nel caso in cui l'Autorita' Doganale Adita non possa adempiere
la   richiesta,   provvedera'    a    trasmetterla    tempestivamente
all'autorita' competente  che  la  eseguira'  sulla  base  di  quanto
previsto dalla propria legislazione nazionale. Provvedera', altresi',
a darne notizia all'Autorita' Doganale Richiedente,  anche  per  quel
che  concerne  la  procedura   da   seguire   dinanzi   all'autorita'
competente. 
    3. Il periodo entro cui fornire una risposta ad una richiesta  di
assistenza e' di novanta (90) giorni lavorativi, tranne i casi di cui
all'art. 18. 
    Tale periodo puo' essere prorogato,  nel  caso  di  attivita'  di
assistenza particolarmente complesse, per la  durata  necessaria  per
l'Autorita' Doganale Adita. Eventuali mancate  risposte  non  possono
avere effetti giuridici. La  richiesta  potra'  essere  formulata  in
forma elettronica, seguita da una  successiva  formalizzazione  della
stessa.