Art. 9. Fornitura dell'Assistenza 1. L'assistenza di cui al presente Accordo viene fornita direttamente dalle Autorita' doganali delle Parti. Ciascuna Autorita' Doganale fornira' all'altra i riferimenti della propria struttura organizzativa a livello centrale competente ad inoltrare e ricevere richieste di assistenza per il conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Accordo. Le Autorita' doganali delle Parti si scambieranno la lista dei funzionari in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 22 del presente Accordo. Tale lista verra' tenuta aggiornata. 2. Nel caso in cui l'Autorita' Doganale Adita non possa adempiere la richiesta, provvedera' a trasmetterla tempestivamente all'autorita' competente che la eseguira' sulla base di quanto previsto dalla propria legislazione nazionale. Provvedera', altresi', a darne notizia all'Autorita' Doganale Richiedente, anche per quel che concerne la procedura da seguire dinanzi all'autorita' competente. 3. Il periodo entro cui fornire una risposta ad una richiesta di assistenza e' di novanta (90) giorni lavorativi, tranne i casi di cui all'art. 18. Tale periodo puo' essere prorogato, nel caso di attivita' di assistenza particolarmente complesse, per la durata necessaria per l'Autorita' Doganale Adita. Eventuali mancate risposte non possono avere effetti giuridici. La richiesta potra' essere formulata in forma elettronica, seguita da una successiva formalizzazione della stessa.