(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             ACCORDO TRA 
 
 
                             IL GOVERNO 
                     DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA 
 
 
                                  E 
 
 
                             IL GOVERNO 
                      DEL PRINCIPATO DI ANDORRA 
 
 
                    SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
                         IN MATERIA FISCALE 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di
Andorra, nell'intento di agevolare  lo  scambio  di  informazioni  in
materia fiscale, hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
            Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo 
 
  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  contraenti   si   prestano
assistenza  attraverso  lo  scambio  di  informazioni  verosimilmente
pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne
delle  Parti  contraenti  relativamente  alle  imposte  oggetto   del
presente  Accordo.  Dette  informazioni  includono  le   informazioni
verosimilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e  la
riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei
crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari
su questioni fiscali. Le informazioni  sono  scambiate  conformemente
alle disposizioni del presente Accordo e sono  considerate  riservate
ai sensi dell'articolo 8. I  diritti  e  le  misure  di  salvaguardia
assicurati alle persone dalle leggi  o  dalla  prassi  amministrativa
della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi
non impediscano  o  posticipino,  in  maniera  indebita,  l'effettivo
scambio di informazioni. 
  Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti
e delle legislazioni  vigenti  nei  rispettivi  Paesi  nonche'  degli
obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli  derivanti
all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.