(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                        Procedura amichevole 
 
  1. Qualora sorgano difficolta' o  dubbi  tra  le  Parti  contraenti
circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo,  le  autorita'
competenti faranno del loro meglio  per  risolvere  la  questione  di
comune accordo. 
  2.  Oltre  agli  accordi  di  cui  al  paragrafo  1,  le  autorita'
competenti delle Parti contraenti possono  concordare  reciprocamente
le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5 e 6. 
  3.  Le  autorita'  competenti  delle   Parti   contraenti   possono
comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo
ai sensi del presente articolo. 
  4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalita'  di
risoluzione delle controversie.