Art. 12. Entrata in vigore 1. Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra per iscritto il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e avra' effetto: a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.