(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Ciascuna delle Parti  notifichera'  all'altra  per  iscritto  il
completamento delle procedure richieste  dalla  propria  legislazione
per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del ricevimento
dell'ultima di queste notifiche e avra' effetto: 
    a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e 
    b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo
1, per i periodi d'imposta che iniziano  il,  o  successivamente  al,
primo  gennaio  dell'anno  immediatamente  successivo  alla  data  di
entrata in vigore dell'Accordo, oppure, in  mancanza  di  un  periodo
d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data,
o successivamente ad essa.