Art. 13. Denuncia 1. Ciascuna Parte puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto tramite i canali diplomatici. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente. 3. A seguito della denuncia dell'Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo stesso. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Madrid il 22 settembre 2015 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, catalana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico