(Accordo-art. 13)
 
                              Art. 13. 
                              Denuncia 
 
  1.  Ciascuna  Parte  puo'  denunciare  l'Accordo  notificandone  la
cessazione per iscritto tramite i canali diplomatici. 
  2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo  giorno  del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di  sei  mesi  dalla  data  di
ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente. 
  3. A seguito  della  denuncia  dell'Accordo,  le  Parti  contraenti
rimangono  vincolate   dalle   disposizioni   dell'articolo   8   con
riferimento a tutte le informazioni acquisite ai  sensi  dell'Accordo
stesso. 
  In fede di che, i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto a Madrid il 22 settembre  2015  in  due  originali,  ciascuno
nelle lingue italiana, catalana ed inglese,  tutti  i  testi  facenti
egualmente fede. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico