(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
                         Imposte considerate 
 
  1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: 
    a) in Italia: 
    l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    l'imposta sul reddito delle societa'; 
    l'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
    l'imposta sul valore aggiunto; 
    l'imposta sulle successioni; 
    l'imposta sulle donazioni; 
    le imposte sostitutive; 
    b) in Andorra: 
    l'imposta sui trasferimenti di beni immobili; 
    l'imposta sui plusvalori dei trasferimenti di beni immobili; 
      e le vigenti imposte dirette ai  sensi  della  legislazione  di
Andorra. 
  2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica
istituita dopo la data della firma  dell'Accordo  in  aggiunta  o  in
sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si  applica
altresi' a ogni imposta di natura sostanzialmente  analoga  istituita
dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o  in  sostituzione
delle imposte esistenti  con  l'accordo  delle  autorita'  competenti
delle Parti  contraenti.  Inoltre,  le  imposte  considerate  possono
essere estese o modificate dalle Parti contraenti di  comune  accordo
mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle  Parti
contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate  alle
disposizioni fiscali ed alle  misure  connesse  alla  raccolta  delle
informazioni previste dall'Accordo.