(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente  Accordo,  a  meno  che  non  sia  definito
diversamente: 
    a) l'espressione «Parte contraente» designa l'Italia o Andorra, a
seconda del contesto; 
    b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende
qualsiasi zona situata al di  fuori  del  mare  territoriale  che  e'
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita'  con  la  propria   legislazione   e   con   il   diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per  quanto  concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
    c) il termine «Andorra» designa Principato di Andorra e, usato in
senso geografico, designa il territorio ai sensi  della  legislazione
di Andorra e in conformita' con  il  diritto  internazionale  su  cui
Andorra esercita giurisdizione o diritti sovrani; 
    d) l'espressione «autorita' competente» designa: 
      i) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; 
      ii)  in  Andorra,  il  Ministro  delle   finanze   o   il   suo
rappresentante autorizzato; 
    e) il termine «persona» comprende una persona fisica, una persona
giuridica e ogni altra associazione di persone; 
    f) il termine «societa'» designa qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
    g) l'espressione «societa' quotata in Borsa» designa una societa'
la cui principale  categoria  di  azioni  e'  quotata  in  una  Borsa
riconosciuta a  condizione  che  le  azioni  quotate  possano  essere
prontamente acquistate o vendute  dal  pubblico.  Le  azioni  possono
essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita
delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato  ad  un
gruppo limitato di investitori; 
    h) l'espressione «principale  categoria  di  azioni»  designa  la
categoria o le categorie di azioni che rappresentano  la  maggioranza
dei diritto di voto e del valore della societa'; 
    i) l'espressione «Borsa  riconosciuta»  designa  qualsiasi  Borsa
approvata dalle autorita' competenti delle Parti contraenti; 
    l) l'espressione «piano o fondo  comune  d'investimento»  designa
qualsiasi veicolo di investimento  comune,  qualunque  sia  la  forma
giuridica.  L'espressione  «piano  o  fondo   comune   d'investimento
pubblico» designa  qualsiasi  piano  o  fondo  comune  d'investimento
purche' le quote, le azioni o gli altri interessi  del  fondo  o  del
piano possano essere prontamente  acquistati,  venduti  o  riscattati
«dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano
possono essere prontamente  acquistati,  venduti  o  riscattati  «dal
pubblico»  se  l'acquisto,  la  vendita  o  il  riscatto   non   sono
implicitamente o esplicitamente riservati ad un  gruppo  limitato  di
investitori; 
    k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si  applica
l'Accordo; 
    l) l'espressione «Parte richiedente» designa la Parte  contraente
che richiede le informazioni; 
    m) l'espressione «Parte interpellata» designa la Parte contraente
cui viene richiesto di fornire le informazioni; 
    n)   l'espressione   «misure   connesse   alla   raccolta   delle
informazioni» designa leggi e procedure amministrative o  giudiziarie
che consentano ad una Parte  contraente  di  ottenere  e  fornire  le
informazioni richieste; 
    o)   il   termine   «informazioni»   designa   qualsiasi   fatto,
dichiarazione o documentazione in qualunque forma; 
    p) l'espressione «reati tributari» designa le  questioni  fiscali
che  implicano  una  condotta   intenzionale   che   sia   penalmente
perseguibile ai sensi del diritto  penale  della  Parte  richiedente,
fermo restando che l'espressione «diritto penale»  designa  tutte  le
leggi   penali   definite   tali   dalla    legislazione    nazionale
indipendentemente dalla loro inclusione nella  legislazione  fiscale,
nel codice penale o in altri statuti. 
  2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento  da
parte di una Parte contraente, le espressioni  ivi  non  definite,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,  hanno
il significato che ad  esse  e'  attribuito  in  quel  momento  dalla
legislazione di detta Parte,  prevalendo  ogni  significato  ad  esse
attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in  questa
Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi  di
altre leggi di detta Parte.