(Accordo-art. 5)
 
                               Art. 5. 
                Scambio di informazioni su richiesta 
 
  1. L'autorita'  competente  della  Parte  interpellata  provvede  a
fornire su  richiesta  le  informazioni  per  le  finalita'  indicate
all'articolo 1. Dette informazioni sono  scambiate  indipendentemente
dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno  un  reato
ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in  cui
detto  comportamento  sia  stato  posto   in   essere   nella   Parte
interpellata. 
  2. Se le informazioni in possesso dell'autorita'  competente  della
Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle  di  soddisfare
la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza  tutte  le  misure
appropriate per la raccolta delle informazioni  al  fine  di  fornire
alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte
interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della
propria imposizione. 
  3. Se  specificamente  richiesto  dall'autorita'  competente  della
Parte richiedente, l'autorita' competente  della  Parte  interpellata
fornisce le informazioni in base al presente  articolo  nella  misura
prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di  deposizioni  di
testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 
  4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorita' competenti  per
le  finalita'  specificate all'articolo   1   dell'Accordo,   abbiano
l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: 
    a)  informazioni  in  possesso  di  banche,  di  altri   istituti
finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualita' di agente  o
fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; 
    b)  (i)  informazioni  riguardanti  la  proprieta'  nominale   ed
effettiva di  societa'  di  capitali,  societa'  di  persone,  trust,
fondazioni, «Ansalten» e altre persone, comprese, nei limiti previsti
dall'articolo 2, le informazioni relative alla  proprieta'  su  tutte
queste persone in una catena della proprieta'; nel caso dei trust, le
informazioni su costituenti, fiduciari e  beneficiari;  e,  nel  caso
delle fondazioni, le informazioni su soci fondatoti,  componenti  del
consiglio  della  fondazione  e  beneficiari.  Inoltre,  il  presente
Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti  di  ottenere.  o
fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento  alle  societa'
quotate in  Borsa  o  ai  piani  o  fondi  d'investimento  collettivo
pubblici, a meno che dette informazioni non possano  essere  ottenute
senza eccessive difficolta'. 
  5. L'autorita'  competente  della  Parte  richiedente  fornisce  le
seguenti   informazioni   all'autorita'   competente   della    Parte
interpellata quando effettua una richiesta di informazioni  ai  sensi
dell'Accordo per dimostrare che le informazioni  sono  verosimilmente
pertinenti per la richiesta: 
    (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; 
    (b) una dichiarazione relativa alle  informazioni  richieste  che
indichi la natura e la forma in cui  la  Parte  richiedente  desidera
ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; 
    (c)  la  finalita'  fiscale  per  la  quale  si   richiedono   le
informazioni; 
    (d) le ragioni per cui si ritiene che le  informazioni  richieste
siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso  o  sotto
il  controllo  di  una  persona  nella  giurisdizione   della   Parte
interpellata; 
    (e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo  delle  persone  che  si
ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; 
    (f) una dichiarazione attestante che  la  richiesta  e'  conforme
alla  legislazione  e  alle   prassi   amministrative   della   Parte
richiedente, che - qualora  le  informazioni  richieste  rientrassero
nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita'  competente
di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi  della
legislazione della Parte richiedente o nel corso  della  sua  normale
prassi amministrativa e che la  richiesta  e'  conforme  al  presente
Accordo; 
    (g) una dichiarazione attestante  che  la  Parte  richiedente  ha
esaurito tutti i mezzi a  disposizione  nel  proprio  territorio  per
acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero
eccessive difficolta'. 
  6. L'autorita' competente della Parte interpellata  deve  inoltrare
le informazioni richieste nel piu' breve tempo. possibile alla  Parte
richiedente.  Per  garantire  una  sollecita  risposta,   l'autorita'
competente della Parte interpellata deve: 
    a) confermare per iscritto all'autorita' competente  della  Parte
richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare  all'autorita'
competente della  Parte  richiedente  eventuali  incompletezze  nella
richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa; 
    b) qualora l'autorita' competente della  Parte  interpellata  non
sia stata in grado  di  ottenere  e  fornire  le  informazioni  entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, incluso  il  caso  in
cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti  di
fornirle,  deve  immediatamente  informare  la   Parte   richiedente,
spiegando le ragioni della propria impossibilita',  la  natura  degli
ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.