(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
                    Verifiche fiscali all'estero 
 
  1.  Una  Parte  contraente  puo'  consentire   che   rappresentanti
dell'autorita' competente dell'altra  Parte  contraente  entrino  nel
territorio della prima Parte per  interrogare  persone  ed  esaminare
documenti,  previo  consenso  scritto  delle   persone   interessata.
L'autorita'  competente   della   seconda   Parte   deve   notificare
all'autorita'  competente  della  prima  Parte  l'ora  e   il   luogo
dell'incontro con le persone interessate. 
  2. Su richiesta dell'autorita' competente di una Parte  contraente,
l'autorita' competente dell'altra Parte  contraente  puo'  consentire
che rappresentanti dell'autorita' competente della prima Parte  siano
presenti durante la fase appropriata di una  verifica  fiscale  nella
seconda Parte. 
  3.  Se  la  richiesta  di  cui  al  paragrafo  2  viene  accettata,
l'autorita'  competente  della  Parte  contraente  che  effettua   la
verifica  deve,  nel   piu'   breve   tempo   possibile,   notificare
all'autorita' competente dell'altra Parte  l'ora  e  il  luogo  della
verifica, l'autorita' o il funzionario  designato  ad  effettuare  la
verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla  prima  Parte
per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni  relative  allo
svolgimento della verifica fiscale devono essere  prese  dalla  Parte
che conduce la verifica.