Art. 6. Verifiche fiscali all'estero 1. Una Parte contraente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessata. L'autorita' competente della seconda Parte deve notificare all'autorita' competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate. 2. Su richiesta dell'autorita' competente di una Parte contraente, l'autorita' competente dell'altra Parte contraente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte. 3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorita' competente della Parte contraente che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte che conduce la verifica.