(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                            Riservatezza 
 
  Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del
presente  Accordo  sono  considerate  riservate  e   possono   essere
comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi  tribunali
e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte  contraente,
incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione  delle   imposte
previste dal presente Accordo, delle  procedure  o  dei  procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per
tali  imposte.  Dette  persone  o  autorita'  possono  utilizzare  le
informazioni solo a tali fini.  Dette  persone  o  autorita'  possono
comunicare  le  informazioni  nei  procedimenti  giudiziari  o  nelle
sentenze.  Le  informazioni   non   possono   essere   comunicate   a
nessun'altra persona, ente, autorita' o altra  giurisdizione  se  non
previo esplicito consenso  scritto  dell'autorita'  competente  della
Parte interpellata.