(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
                              C o s t i 
 
  A meno che diversamente convenuto dalle autorita' competenti  delle
Parti, i costi ordinari sostenuti per  fornire  l'assistenza  sono  a
carico della Parte interpellata ed i costi straordinari  per  fornire
l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione  a
liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. 
  Le   autorita'   competenti   delle    Parti    si    consulteranno
occasionalmente con riguardo al presente articolo, ed in  particolare
l'autorita'   competente   della   Parte   interpellata   consultera'
l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che
i costi per fornire le informazioni in  relazione  ad  una  specifica
richiesta siano significativi. 
  I  «costi  straordinari»   non   comprendono   le   normali   spese
amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata
per esaminare e rispondere alle  richieste  di  informazioni  inviate
dalla Parte richiedente.