(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole:  «del  regio  decreto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al   regio
decreto»; 
      al  primo  capoverso,   dopo   le   parole:   «puo'   applicare
temporaneamente» sono inserite le seguenti: «,  per  un  periodo  non
superiore a tre anni e non rinnovabile,» e dopo  le  parole:  «a  due
anni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano conseguito  almeno  la
terza valutazione di professionalita',»; 
      al secondo capoverso, le parole: «Il collegio giudicante  della
Corte non puo' essere composto da» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Di ciascun collegio giudicante della Corte di  cassazione  non  puo'
fare parte» e le parole: «del  comma  che  precede»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del terzo comma». 
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. (Misure per la ragionevole durata del procedimento per
la decisione del ricorso per cassazione). - 1. Al codice di procedura
civile sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 375: 
      1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "La Corte, a  sezione  semplice,  pronuncia  con  ordinanza  in
camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la  trattazione  in
pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale  deve  pronunciare,  ovvero  che  il
ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di  cui  all'articolo
376 in esito  alla  camera  di  consiglio  che  non  ha  definito  il
giudizio"; 
    b)  all'articolo  376,  primo  comma,  il  secondo   periodo   e'
sostituito dal seguente: "Se, a un sommario  esame  del  ricorso,  la
suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente,  omessa
ogni formalita', rimette gli atti alla sezione semplice"; 
    c) all'articolo 377: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Fissazione
dell'udienza  o  dell'adunanza  in  camera  di  consiglio  e  decreto
preliminare del presidente"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il
presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando
occorre, ordina con  decreto  l'integrazione  del  contraddittorio  o
dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione  a  norma
dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata"; 
    d) all'articolo 379: 
      1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: 
      "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a
esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i  difensori
delle parti a svolgere le loro difese"; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      "Non sono ammesse repliche"; 
    e) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 380-bis.  (Procedimento  per  la  decisione  in  camera  di
consiglio  sull'inammissibilita'  o  sulla  manifesta  fondatezza   o
infondatezza del ricorso). - Nei  casi  previsti  dall'articolo  375,
primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore  della  sezione
indicata nell'articolo 376, primo  comma,  il  presidente  fissa  con
decreto l'adunanza  della  Corte  indicando  se  e'  stata  ravvisata
un'ipotesi  di  inammissibilita',  di  manifesta  infondatezza  o  di
manifesta fondatezza del ricorso. 
    Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il
decreto e' notificato  agli  avvocati  delle  parti,  i  quali  hanno
facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. 
    Se ritiene che non ricorrano le  ipotesi  previste  dall'articolo
375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte  in  camera  di  consiglio
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice"; 
      f) dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente: 
      "Art. 380-bis.1. (Procedimento per la decisione  in  camera  di
consiglio dinanzi alla sezione  semplice).  -  Della  fissazione  del
ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi
dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati
delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima.  Il
pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue  conclusioni
scritte non oltre venti  giorni  prima  dell'adunanza  in  camera  di
consiglio. Le parti possono depositare  le  loro  memorie  non  oltre
dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico  ministero
e delle parti"; 
      g) l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente: 
      "Art. 380-ter. (Procedimento per la decisione sulle istanze  di
regolamento di giurisdizione e di competenza). -  Nei  casi  previsti
dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede  al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte. 
      Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza
sono notificati, almeno  venti  giorni  prima,  agli  avvocati  delle
parti, che hanno facolta' di  presentare  memorie  non  oltre  cinque
giorni prima della medesima adunanza. 
      In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento  del
pubblico ministero e delle parti"; 
      h)  all'articolo  390,  primo  comma,  le  parole:   "o   siano
notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi  di
cui all'articolo 380-ter" sono sostituite  dalle  seguenti:  "o  sino
alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano  notificate  le
conclusioni  scritte  del  pubblico  ministero  nei   casi   di   cui
all'articolo 380-ter"; 
      i) all'articolo 391: 
        1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        "Sulla  rinuncia  e  nei  casi  di  estinzione  del  processo
disposta per legge la Corte  provvede  con  ordinanza  in  camera  di
consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi  contro  lo  stesso
provvedimento  fissati  per  la   pubblica   udienza.   Provvede   il
presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata la data della
decisione"; 
        2) al secondo  comma,  dopo  le  parole:  "Il  decreto"  sono
inserite le seguenti: ", l'ordinanza"; 
      l) all'articolo 391-bis: 
        1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
        "Se la sentenza o  l'ordinanza  pronunciata  dalla  Corte  di
cassazione e' affetta da errore  materiale  o  di  calcolo  ai  sensi
dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai  sensi  dell'articolo
395, numero 4), la parte interessata puo' chiederne la  correzione  o
la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La
correzione puo' essere chiesta,  e  puo'  essere  rilevata  d'ufficio
dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione puo'  essere  chiesta
entro il termine perentorio di sessanta  giorni  dalla  notificazione
ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento"; 
        2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
        "Sulla correzione la Corte  pronuncia  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma"; 
        3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
        "Sul ricorso per revocazione, anche per le  ipotesi  regolate
dall'articolo  391-ter,  la  Corte  pronuncia  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo  comma,  se
ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla  pubblica  udienza
della sezione semplice". 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati
alla medesima data per  i  quali  non  e'  stata  fissata  udienza  o
adunanza in camera di consiglio». 
  All'articolo 2: 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo  II
del decreto legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  e  al  fine  di
consentire una piu'  celere  copertura  delle  vacanze  nell'organico
degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio  dei  magistrati
ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi  negli  anni
2014 e 2015 e nominati con  decreto  ministeriale  adottato  a  norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160,  ad
eccezione dei magistrati ordinari vincitori  del  concorso  riservato
alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto  del  Ministro
della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 71 del 12  dicembre  2014,  e  nominati  con
decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre  2015,  ha,  in  via
straordinaria, la durata di dodici mesi e si  articola  in  sessioni,
una delle quali della durata di un mese effettuata presso  la  Scuola
superiore della magistratura ed una  della  durata  di  undici  mesi,
anche non  consecutivi,  effettuata  presso  gli  uffici  giudiziari.
Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione  presso
gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del  citato
decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: 
      a) tre mesi, per il primo periodo; 
      b) due mesi, per il secondo periodo; 
      c) sei mesi, per il terzo periodo». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «del regio decreto» sono sostituite  dalle
seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e le
parole: «"ad una sede"» sono sostituite dalle seguenti:  «",  ad  una
sede"»; 
  Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1  concernenti  la  modifica  del
termine non si  applicano  ai  magistrati  assegnati  in  prima  sede
all'esito  del  tirocinio  che  hanno  assunto  l'effettivo  possesso
dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano  in  ogni
caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra  sede  o
di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di  entrata
in vigore del presente decreto». 
  All'articolo 4: 
    al comma 3, le parole:  «e  alle  assegnazioni,  in  corso»  sono
sostituite dalle seguenti: «e alle assegnazioni in corso». 
  All'articolo 5: 
    al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo,  le  parole:  «al
momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, alinea, le parole: «alla legge  30  luglio  2007,  n.
111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge  5  marzo  1991,  n.
71»; 
    alla rubrica, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono
sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1: 
      alla lettera a),  capoverso  1-ter,  le  parole:  «soggetti  al
processo amministrativo telematico» sono sostituite  dalle  seguenti:
«soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico»; 
    alla lettera b): 
      al numero 1) e' premesso il seguente: 
      «01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "o
di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia
delle comunicazioni di segreteria e' sufficiente che vada a buon fine
una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente
il collegio difensivo"»; 
      al numero 1), capoverso  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  la
parola:  «dispensare»  sono   inserite   le   seguenti:   «,   previo
provvedimento motivato,»; 
      il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      «2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      "2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2,  tutti  gli  atti  e  i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari,  del  personale  degli
uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica"»; 
      al numero 3): 
      al  capoverso  2-ter,  al  primo  periodo,  dopo   le   parole:
«all'articolo 22, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di
cui al» e dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:  «Analogo
potere di attestazione di  conformita'  e'  esteso  agli  atti  e  ai
provvedimenti presenti nel  fascicolo  informatico,  con  conseguente
esonero dal  versamento  dei  diritti  di  copia.  Resta  escluso  il
rilascio della copia  autentica  della  formula  esecutiva  ai  sensi
dell'articolo 475 del  codice  di  procedura  civile,  di  competenza
esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari»; 
      al  capoverso  2-quater,  le  parole:   «a   depositare»   sono
sostituite dalle seguenti: «a depositarli»  e  le  parole:  «il  sito
istituzionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  sito  internet
istituzionale»; 
    al comma 2: 
      dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Al fine di garantire la tenuta del  sistema  e  la
perfetta  ricezione  dei  depositi,  il  Segretario  generale   della
giustizia amministrativa  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,  i
limiti delle dimensioni  del  singolo  file  allegato  al  modulo  di
deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e  se
non e' possibile effettuare piu' invii dello stesso scritto difensivo
o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il  ricorso  e'  gia'  incardinato  o  il
collegio se la questione sorge  in  udienza  possono  autorizzare  il
deposito cartaceo"»; 
    alla lettera d), capoverso 1-quater, al primo periodo, la parola:
«devono» e'  sostituita  dalla  seguente:  «possono»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «sono  fatte»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«possono essere fatte»; 
    alla lettera e): 
      all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo IV,»; 
    al capoverso 13-bis: 
      le parole: «13-bis.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Art.
13-bis.»; 
    al comma 1, al primo periodo, le parole: «e l'applicazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  sull'applicazione»  e  le   parole:
«chiedere al presidente  del  tribunale  amministrativo  regionale  o
della sezione staccata di appartenenza di» sono soppresse, il secondo
periodo e' soppresso, al terzo periodo, le parole:  «della  plenaria»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'adunanza plenaria» e, al quinto
periodo, le parole: «e'  calendarizzata  non  oltre  tre  mesi  dalla
richiesta,» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  convocata  per  una
data non successiva a tre mesi dalla richiesta»; 
    al comma 3,  le  parole:  «dall'articolo  38,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma  1-bis,
del  decreto-legge  27  giugno   2015,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  132»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle  norme  di
attuazione, di cui all'allegato 2 al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    "1-bis. In attuazione del criterio di graduale  introduzione  del
processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si  procede
alla  sperimentazione  delle  nuove  disposizioni  presso   tutti   i
tribunali amministrativi regionali e le sezioni  giurisdizionali  del
Consiglio  di  Stato.  L'individuazione  delle   concrete   modalita'
attuative  della  sperimentazione  e'  demandata  agli  organi  della
giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto"»; 
    al comma 7: 
      al primo periodo, le parole da: «nonche', ove necessario,» fino
a: «tre» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' da altri componenti
aventi    particolari    competenze    tecniche,    anche     esterni
all'amministrazione,  scelti  dal  consiglio  di   presidenza   della
giustizia amministrativa in misura non superiore a due,  di  cui  uno
nell'ambito di un elenco  di  tre  soggetti  indicati  dal  Consiglio
nazionale forense e uno nell'ambito di  un  elenco  di  tre  soggetti
indicati dalle associazioni specialistiche  piu'  rappresentative  di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera s),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo»; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Alle  sedute  del
consiglio di presidenza della giustizia  amministrativa  nelle  quali
possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la  migliore
funzionalita' del processo amministrativo telematico partecipano, con
diritto  di  voto  in  relazione  all'adozione  di  tali  misure,  il
presidente aggiunto del  Consiglio  di  Stato  ed  il  presidente  di
tribunale amministrativo regionale  con  la  maggiore  anzianita'  di
ruolo.»; 
    al comma 8,  le  parole:  «E'  abrogato»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Sono  abrogati  il  comma  1-bis  dell'articolo  38   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera  b)  del  comma  1-bis
dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. A decorrere dal  1º  gennaio  2017,  i  pareri  resi  dal
Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi  all'attivita'
consultiva sono sottoscritti con firma digitale. 
    8-ter. In considerazione dell'avvio del  processo  amministrativo
telematico previsto per il 1º gennaio 2017, l'articolo 192 del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 192. (L) - (Modalita' di pagamento). -  1.  Salvo  il  caso
previsto  dal  comma  2,  il  contributo  unificato  e'   corrisposto
mediante: 
      a) versamento ai concessionari; 
      b) versamento in conto corrente postale intestato alla  sezione
di tesoreria provinciale dello Stato; 
      c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio  e  di
valori bollati. 
    2. Il contributo unificato per  i  ricorsi  proposti  dinanzi  al
giudice amministrativo e' versato  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato. 
    3. Il comma 2 si applica ai  ricorsi  depositati  successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  medesimo  comma
2. Nelle more dell'adozione  del  decreto  di  cui  al  comma  2,  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1. 
    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
resta fermo il disposto dell'articolo 191. 
    5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica". 
    8-quater.  Le  disposizioni  in  materia  di  contenzioso   sulle
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi  elettivi  dei
comuni, delle province e delle regioni, previste  dal  libro  quarto,
titolo  VI,  del  codice  del   processo   amministrativo,   di   cui
all'allegato 1 al decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  si
applicano anche al  contenzioso  sulle  operazioni  elettorali  delle
citta' metropolitane. 
    8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». 
  Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 
  «Art. 7-bis. (Sinteticita' e chiarezza degli atti di parte).  -  1.
Al fine di assicurare la sinteticita' e la chiarezza  degli  atti  di
parte, anche  in  considerazione  dell'avvio  e  dell'attuazione  del
processo amministrativo telematico, al decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,   comma   2,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  ",  secondo  quanto  disposto   dalle   norme   di
attuazione"; 
    b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   "Processo
amministrativo  telematico  e  criteri  di   redazione   degli   atti
processuali"; 
      2) dopo l'articolo 13-bis e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 13-ter. (Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli
atti di parte). - 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del
giudizio in coerenza con i principi di sinteticita'  e  chiarezza  di
cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso
e  gli  altri  atti  difensivi  secondo  i  criteri  e   nei   limiti
dimensionali stabiliti con decreto del presidente  del  Consiglio  di
Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di
presidenza della giustizia  amministrativa,  il  Consiglio  nazionale
forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di
categoria degli avvocati amministrativisti. 
      2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli
atti  difensivi  si  tiene   conto   del   valore   effettivo   della
controversia, della sua natura  tecnica  e  del  valore  dei  diversi
interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti
sono  escluse  le  intestazioni  e  le  altre   indicazioni   formali
dell'atto. 
      3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i
quali, per specifiche ragioni,  puo'  essere  consentito  superare  i
relativi limiti. 
      4. Il Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa,
anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui  al
comma 1, effettua un  monitoraggio  annuale  al  fine  di  verificare
l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di
formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e'  soggetto  ad
aggiornamento  con  cadenza  almeno   biennale,   con   il   medesimo
procedimento di cui al comma 1. 
      5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti  limiti.  L'omesso  esame  delle
questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non  e'
motivo di impugnazione". 
      2. Dalla data di entrata in vigore del decreto  del  presidente
del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle
norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo: 
        a) al comma 6  dell'articolo  120  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  n.  104
del 2010, le parole da: "Al fine di consentire" fino  alla  fine  del
comma sono soppresse; 
        b) il comma  2-bis  dell'articolo  40  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, e' abrogato». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, capoverso Art. 53-ter, comma  1,  primo  periodo,  le
parole:  «tabella  A  allegata  al   presente   provvedimento»   sono
sostituite dalle seguenti: «tabella A allegata  al  decreto-legge  31
agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter  e  19-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426». 
  All'articolo 11: 
    al comma 2, dopo  le  parole:  «All'articolo  22,  comma  1,»  e'
inserita la seguente: «alinea,» e  dopo  le  parole:  «n.  83,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 132,»; 
    al comma 4, dopo le  parole:  «3.841.032  euro»  e'  inserita  la
seguente: «annui»; 
    al comma 6, dopo le  parole:  «euro  2.553.700»  e'  inserita  la
seguente: «annui».