ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL
PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN
MATERIA FISCALE
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato
del Liechtenstein, qui di seguito indicati quali "le Parti
Contraenti",
considerando che le Parti Contraenti desiderano sviluppare
ulteriormente le loro relazioni cooperando nel reciproco interesse
nel settore fiscale;
considerando che le Parti Contraenti desiderano rafforzare la loro
capacita' di applicare le rispettive normative fiscali; e
considerando che le Parti Contraenti desiderano stabilire i termini
e le condizioni che disciplinano lo scambio di informazioni in
materia fiscale
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo
Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si prestano
assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente
rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne
delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del
presente Accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti
per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette
imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per
il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione
oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in
relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate
conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono
considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure
di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi
amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella
misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera
indebita, l'effettivo scambio di informazioni.