(Accordo-art. 1)
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA E IL  GOVERNO  DEL
  PRINCIPATO DEL  LIECHTENSTEIN  SULLO  SCAMBIO  DI  INFORMAZIONI  IN
  MATERIA FISCALE 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del  Principato
del  Liechtenstein,  qui  di  seguito  indicati   quali   "le   Parti
Contraenti", 
  considerando  che  le  Parti   Contraenti   desiderano   sviluppare
ulteriormente le loro relazioni cooperando  nel  reciproco  interesse
nel settore fiscale; 
  considerando che le Parti Contraenti desiderano rafforzare la  loro
capacita' di applicare le rispettive normative fiscali; e 
  considerando che le Parti Contraenti desiderano stabilire i termini
e le condizioni  che  disciplinano  lo  scambio  di  informazioni  in
materia fiscale 
  hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
            Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo 
 
  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  Contraenti   si   prestano
assistenza  attraverso  lo  scambio  di  informazioni  verosimilmente
rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi  interne
delle  Parti  Contraenti  relativamente  alle  imposte  oggetto   del
presente Accordo, comprese le informazioni  verosimilmente  rilevanti
per la determinazione,  l'accertamento  e  la  riscossione  di  dette
imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse,  per
il recupero dei crediti fiscali e le relative  misure  di  esecuzione
oppure per le indagini  o  i  procedimenti  per  reati  tributari  in
relazione  a  dette   persone.   Le   informazioni   sono   scambiate
conformemente  alle  disposizioni  del  presente   Accordo   e   sono
considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure
di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi  o  dalla  prassi
amministrativa della Parte  interpellata  restano  applicabili  nella
misura  in  cui  essi  non  impediscano  o  posticipino,  in  maniera
indebita, l'effettivo scambio di informazioni.