(Accordo-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                        Procedura amichevole 
 
  (1) Qualora sorgano difficolta' o dubbi  tra  le  Parti  Contraenti
circa l'applicazione o l'interpretazione  del  presente  Accordo,  le
autorita'  competenti  faranno  del  loro  meglio  per  risolvere  la
questione di comune accordo. 
  (2) Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le autorita' competenti
delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure
da utilizzare ai sensi del presente Accordo. 
  (3)  Le  autorita'  competenti  delle  Parti   Contraenti   possono
comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo
ai sensi del presente articolo. 
  (4) Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalita' di
risoluzione delle controversie.