Articolo 10
Procedura amichevole
(1) Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti Contraenti
circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le
autorita' competenti faranno del loro meglio per risolvere la
questione di comune accordo.
(2) Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le autorita' competenti
delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure
da utilizzare ai sensi del presente Accordo.
(3) Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono
comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo
ai sensi del presente articolo.
(4) Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalita' di
risoluzione delle controversie.