Articolo 12
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno successivo
alla data in cui le Parti Contraenti si siano notificate il
completamento delle rispettive procedure necessarie all'entrata in
vigore del presente Accordo. La data rilevante sara' il giorno in cui
e' ricevuta l'ultima notifica.
(2) Alla data dell'entrata in vigore il presente Accordo avra'
effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e
circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.