(Accordo-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  (1) Il presente Accordo entrera' in  vigore  il  giorno  successivo
alla  data  in  cui  le  Parti  Contraenti  si  siano  notificate  il
completamento delle rispettive procedure  necessarie  all'entrata  in
vigore del presente Accordo. La data rilevante sara' il giorno in cui
e' ricevuta l'ultima notifica. 
  (2) Alla data dell'entrata in  vigore  il  presente  Accordo  avra'
effetto per tutte le richieste  concernenti  atti,  fatti,  eventi  e
circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma.